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Contributi di costruzione / sanzioni

Ai sensi dell'art. 16 del D.P.R. 06/06/2001 n. 380 e s.m.i. si intende per contributo di costruzione l’importo commisurato all’incidenza degli oneri di urbanizzazione e del costo di costruzione

E’ dovuto il pagamento dei contributi di costruzione per gli interventi soggetti a Permesso di Costruire (Art. 10 del D.P.R. 380/01 e s.m.i.) ed agli interventi sottoposti a S.C.I.A. ricadenti nelle fattispecie di cui all’Art. 23 del D.P.R. 380/01 così come modificato dal D.Lgs 222/2016, in alternativa alla richiesta di Permesso di Costruire

In particolare l’incidenza degli oneri di urbanizzazione, ad eccezione dei casi di gratuità previsti dall’art. 17 comma 3 del D.P.R. 380/01 e s.m.i., è stabilita in riferimento alle zone normative di P.R.G.C. ed alle classi di tipologia di intervento secondo le tabelle parametriche regionali ed, in via provvisoria, aggiornate ogni quinquennio dai Comuni con delibera di Consiglio Comunale

Sezioni

Tariffari precedenti:

Materiale informativo e modalità operative ai fini dell’autodeterminazione dei contributi di costruzione:

(1) parzialmente valido a seguito a eliminazione del "Volume Residenziale" (Var. 12 al PRGC approv. in data 11/1072016 con DCC 72/2016)
(2) approvata con D.G.C. 344/11 e modificata con D.G.C. 86/17 e D.G.C. 50 del 27/02/2018

N.B. i pagamenti dovranno essere effettuati esclusivamente mediante la modalità PagoPA

Per la modalità di calcolo dei contributi di costruzione si rimanda alla documentazione scaricabile riportata nei paragrafi precedenti:

Il comma 1 dell'art. 34 del D.P.R. 380/01 e s.m.i. prevede che "gli interventi e le opere realizzate in difformità dal permesso di costruire sono rimossi o demoliti a cura e spese dei responsabili dell'abuso ...".

Il successivo comma 2 riporta che "Quando la demolizione non può avvenire senza pregiudizio della parte eseguita in conformità, il dirigente o il responsabile dell'ufficio applica una sanzione pari al triplo del costo di produzione, stabilito in base alla legge 27 luglio 1978 n. 392, della parte dell'opera realizzata in difformità dal permesso di costruire, se ad uso residenziale, e pari al triplo del valore venale, determinato a cura della agenzia del territorio, per le opere adibite ad usi diversi da quello residenziale."

Il successivo comma 2-bis prevede che le disposizioni del presente articolo si applicano anche agli interventi edilizi di cui all'articolo 23, comma 01, eseguiti in parziale difformità dalla segnalazione certificata di inizio attività.

Nel caso di opere, in parziale difformità e realizzate su immobili residenziali, che non hanno comportato una superficie assimilabile alla fattispecie individuate all'art. 13 della L. 392/78, si è espressa la Giunta Comunale con Deliberazione n. 332 del 05/12/2019, nella quale è stato deliberato che il "costo di produzione", così come definito dalla medesima legge, finalizzato all'applicazione della sanzione ex art. 33 comma 2 e art. 34 comma 2 del D.P.R. 380/01 e s.m.i., sia computato - in misura doppia - sulla base della "superficie convenzionale" determinata dal rapporto tra il volume netto abusivo diviso l'altezza minima abitabile (ml. 2,70), da conteggiarsi al netto delle murature e dei solai";

Lavagna Elettronica

FAQ Domande frequenti (agg. 23/03/2017)

Per quesiti specifici in merito al calcolo dei contributi di costruzione, esclusivamente per posta elettronica inviare la mail al seguente indirizzo: contributi.costruzione@comune.fossano.cn.it

Contatti

Urbanistica ed Edilizia

Via Ponto 2 (piani terra e primo)

ediliziaprivata@comune.fossano.cn.it

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