Permesso di costruire
(Art. 10 D.P.R. 06.06.2001 n. 380 e s.m.i)

Costituiscono interventi di trasformazione urbanistica ed edilizia del territorio e sono subordinati a permesso di costruire, ai sensi dell’Art. 10 del D.P.R. 380/01 e s.m.i, recentement modificato dal D.Lgs n. 222 del 25/11/2016:
- gli interventi di nuova costruzione
- gli interventi di ristrutturazione urbanistica
- gli interventi di ristrutturazione edilizia che portino ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente e che comportino modifiche della volumetria complessiva degli edifici o dei prospetti, ovvero che, limitatamente agli immobili compresi nelle zone omogenee A, comportino mutamenti della destinazione d’uso, nonchè gli interventi che comportino modificazioni della sagoma di immobili sottoposti a vincoli ai sensi del D:L: 22 gennaio 2004, n. 42 e s.m.i
Sono da considerarsi interventi di “nuova costruzione” ai sensi dell’Art. 3 del DPR 380/01 e s.m.i., quelli di trasformazione edilizia ed urbanistica del territorio; in particolare:
- costruzione di manufatti edilizi fuori terra o interrati, ovvero l’ampliamento di quelli esistenti all’esterno della sagoma esistente, fermo restando, per gli interventi pertinenziali, quanto previsto dalla lett. e.6)
- gli interventi di urbanizzazione primaria e secondaria realizzati da soggetti diversi dal Comune
- la realizzazione di infrastrutture e di impianti, anche per pubblici servizi, che comporti la trasformazione in via permanete di suolo inedificato
- l’installazione di torri e tralicci per impianti radio-ricetrasmittenti e di ripetitori per i servizi di telecomunicazione
- l’installazione di manufatti leggeri, anche prefabbricati, e di strutture di qualsiasi genere, quali roulottes, campers, case mobili, imbarcazioni, che siano utilizzati come abitazioni, ambienti di lavoro, oppure come depositi, magazzini e simili, ad eccezione di quelli che siano diretti a soddisfare esigenze meramente temporanee o siano ricompresi in strutture ricettive all’aperto per la sosta e il soggiorno dei turisti, previamente autorizzate sotto il profilo urbanisitico, e, ove previsto, paesaggistico, in coformità alle normative regionali di settore
- gli interventi pertinenziali che le norme tecniche degli strumenti urbanistici, in relazione alla zonizzazione e al pregio ambientale e paesaggistico delle aree, qualifichino come interventi di nuova costruzione, ovvero che comportino la realizzazione di un volume superiore al 20% del volume dell’edificio principale
- la realizzazione di depositi di merci o di materiali, la realizzazione di impianti per attività produttive all’aperto ove comportino l’esecuzione di lavori cui consegua la trasformazione permanente del suolo inedificato
In alternativa al Permesso di Costruire sono realizzabili mediante SCIA gli interventi riportati all’art. 23 del D.P.R. 380/01 e s.m.i.
La documentazione sottoriportata, a seconda del caso, è obbligatoriamente da compilare ed allegare alla procedura telematica.
NB: (dal 01/01/2020 è obbligatoria la presentazione dei Permessi di Costruire, attraverso la procedura telematica allo “Sportello Unico Digitale dell’edilizia” (SUE) attraverso il seguente link: Sportello Unico Digitale