Fonti Energetiche Rinnovabili
Normativa e modulistica riguardante le fonti rinnovabili e la rete di distribuzione.

Le Fonti Energetiche Rinnovabili (FER) sono le fonti individuate dalla normativa nazionale ed europea per la produzione di energia mediante risorse naturali non esauribili, quali, a titolo esemplificativo, il sole, il vento, l’acqua, la biomassa e la geotermia.
I regimi amministrativi applicabili agli interventi di realizzazione, modifica, potenziamento ed esercizio degli impianti alimentati da FER sono disciplinati dal Testo Unico in materia di Fonti Energetiche Rinnovabili, di cui al Decreto Legislativo 8 novembre 2024, n. 190.
Sono fonti rinnovabili, normate dal Decreto FER:
- Fotovoltaico – Impianti solari fotovoltaici (terrestri, su edifici, agrivoltaici, flottanti su bacini d’acqua)
- Biomassa e Biogas – Produzione da materia organica (biomasse solide, biogas etc.)
- Geotermico – Impianti che utilizzano il calore terrestre
- Idroelettrico – Impianti che sfruttano la forza dell’acqua per produrre energia
- Solare termodinamico – Tecnologie solari che producono energia termica concentrata
- Eolico on-shore – Impianti a energia eolica installati a terra
- Eolico off-shore – Turbine installate in mare (sia su fondazioni fisse che floating)
- Energia marina – Tecnologie per energia da maree, onde e moto ondoso
Il D. Lgs n. 190/2024, ha ridefinito i regimi autorizzativi:
- per la costruzione ed esercizio degli impianti di produzione e dei sistemi di accumulo di energia da fonti rinnovabili;
- per gli interventi di modifica, potenziamento, rifacimento totale o parziale degli stessi impianti;
- per le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all’esercizio dei medesimi impianti.
Sono previsti tre regimi di autorizzazione e sono stati predisposti tre allegati riportanti gli interventi realizzabili con i differenti regimi:
- ATTIVITÀ LIBERA (A. L.): art. 7 D. Lgs. 190/2024 + allegato A
- PROCEDURA ABILITATIVA SEMPLIFICATA (P.A.S): art. 8 D. Lgs. 190/2024 + allegato B
- AUTORIZZAZIONE UNICA (A.U.): art. 9 D. Lgs. 190/2024 + allegato C
RETI, IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE ELETTRICA ED OPERE CONNESSE
La normativa di riferimento è il Decreto del Ministero della Transizione Ecologica del 20 ottobre 2022. Si applica alla costruzione, al rinnovo, alla ricostruzione e al potenziamento delle reti e degli impianti di distribuzione di energia elettrica, nonché alle opere indispensabili al loro esercizio. La normativa riguarda le reti di distribuzione, distinguendo tra bassa tensione (fino a 1.000 V), media tensione (oltre 1.000 V e fino a 30.000 V) e alta tensione (oltre 30.000 V e fino a 220.000 V).
Nell’allegato del decreto sono individuate quattro tipologie di interventi, in base alla complessità e all’impatto delle opere: edilizia libera, autocertificazione, denuncia di inizio lavori (DIL) e autorizzazione unica.
NB: La richiesta di titolo abilitativo va presentata attraverso lo “Sportello Unico Digitale dell’edilizia” (SUE) attraverso il seguente link: Sportello Unico Digitale