Il trasporto fuori del Comune di ossa umane, di resti mortali assimilabili e di ceneri deve essere autorizzato.
Le misure precauzionali igieniche stabilite per il trasporto di salme, non si applicano al trasporto di ceneri, di ossa umane e resti mortali assimilabili.
Le ossa umane e i resti mortali assimilabili devono essere raccolti in una cassetta di zinco di spessore non inferiore a mm. 0,660, chiusa con saldatura, anche a freddo, e recante il nome e il cognome del defunto o, se sconosciuto, l’indicazione del luogo e della data di rinvenimento.
Le ceneri devono essere raccolte in urne sigillate, con idoneo sistema, aventi le caratteristiche di cui al successivo articolo 44, I comma.
Pagina aggiornata il 03/09/2025