Vincolo idrogeologico
(L.R. 09/08/1989 n. 45)

Sono sottoposti alle procedure previste dalla Legge Regionale 09/08/1989 n. 45 tutti gli interventi e le attività, che comportano modificazione e/o trasformazione d’uso del suolo, tali da comportare denudazioni, perdite di stabilità o turbare il regime delle acque (art.1 R.D. n.3267 del 30/12/1923)
Le zone soggette a vincolo per scopi idrogeologici sono individuate su apposita cartografia allegata al Piano Regolatore Comunale.
Le attività da eseguire nelle aree sottoposte a vincolo idrogeologico possono essere autorizzate dalla Regione o dal Comune nel cui territorio sono previsti i lavori, a seconda delle tipologie o superfici e volumi di movimentazione terra previsti, secondo quanto indicato nella L.R. n. 45/89 e dalla L.R. 44/00 (artt. 63, 64 e 65)