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Norme per il recupero funzionale dei rustici

(L.R. 04/10/2018 n. 16 (B.U. 11/1072018, 2° suppl al n. 41) - vigente dal 26/10/2018)

Casi di esclusione dall’applicazione della legge

L’entrata in vigore (26/10/2018) della recente L.R. 04/10/2018 n. 16 ” misure per il riuso, la riqualificazione dell’edificato e la rigeneraizone urbanisitica” ha comportato l’abrogazione (art. 17) delal previgente L.R. L.R. 29 Aprile 2003, n. 9 “Norme per il recupero funzionale dei rustici”

Con la previgente normativa Il Consiglio Comunale nella seduta del 16 maggio 2011 aveva approvato l’esclusione di parte del territorio dai disposti di cui alla Legge Regionale 29 Aprile 2003, n. 9 che pertanto potevano essere utilizzati nel centro abitato del capoluogo ovvero nelle parti individuate quali urbanizzate o urbanizzande dal P.R.G.C. ed in particolari casistiche nelle aree agricole normali; in particolare la succitata Deliberazione, escludeva ai sensi dell’art. 6 primo comma della LR 29/03 n. 9 l’applicazione della predetta legge a:

inoltre la medesima Deliberazione:

Volume minimo della costruzione per ogni unità immobiliare: quello esistente ovvero 450 mc.

E’ comunque sempre consentito, anche in deroga ai parametri precedentemente descritti, l’intervento volto alla creazione di un numero unità immobiliari non superiori a due per interventi destinati a soddisfare il fabbisogno abitativo determinato dallo sdoppiamento o ricongiungimento del nucleo familiare, in presenza di familiari con rapporto di parentela fino al 2° grado che con atto unilaterale registrato e trascritto si impegnino a risiedere per anni 5 dall’agibilità del fabbricato; in caso di violazione a tale impegno, se non per causa di morte e di invalidità, sarà applicata una sanzione pari al doppio del valore venale della volumetria realizzata oggetto di deroga; le modalità rispetto alla applicazione della sanzione sono riportate all’interno del predetto atto unilaterale.

e da atto che:

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