Norme per il recupero funzionale dei rustici
(L.R. 04/10/2018 n. 16 (B.U. 11/1072018, 2° suppl al n. 41) - vigente dal 26/10/2018)

Casi di esclusione dall’applicazione della legge
L’entrata in vigore (26/10/2018) della recente L.R. 04/10/2018 n. 16 ” misure per il riuso, la riqualificazione dell’edificato e la rigeneraizone urbanisitica” ha comportato l’abrogazione (art. 17) delal previgente L.R. L.R. 29 Aprile 2003, n. 9 “Norme per il recupero funzionale dei rustici”
Con la previgente normativa Il Consiglio Comunale nella seduta del 16 maggio 2011 aveva approvato l’esclusione di parte del territorio dai disposti di cui alla Legge Regionale 29 Aprile 2003, n. 9 che pertanto potevano essere utilizzati nel centro abitato del capoluogo ovvero nelle parti individuate quali urbanizzate o urbanizzande dal P.R.G.C. ed in particolari casistiche nelle aree agricole normali; in particolare la succitata Deliberazione, escludeva ai sensi dell’art. 6 primo comma della LR 29/03 n. 9 l’applicazione della predetta legge a:
- rustici costituenti patrimonio di interesse ambientale-architettonico passibili di intervento ai sensi degli artt. 20 “Restauro e risanamento conservativo” a art. 21 “Resauro scientifico” delle Norme di P.R.G.C., individuati con specifico simbolo nella cartografia di Piano Regolatore;
- i territori ricadenti in aree definite nello strumento Urbanistico Generale con le Classi III ai sensi dell’articolo 98 delle N.d.A.;
- i portici antistanti stalle e fienili (detti anche pendizzi), che devono essere sempre lasciati completamente liberi;
inoltre la medesima Deliberazione:
- confermava per analogia gli interventi previsti dall’art. 74 delle Norme di Attuazione del P.R.G.C. vigente che “nel caso in cui l’intervento determini un aumento di unità abitative o riguardi unità immobiliare frazionata in data successiva alla adozione del presente Piano (18 Gennaio 2006) dovranno essere rispettati i seguenti parametri:
I.f. : 0,5 mc./mq. Rc : 20%
Volume minimo della costruzione per ogni unità immobiliare: quello esistente ovvero 450 mc.
E’ comunque sempre consentito, anche in deroga ai parametri precedentemente descritti, l’intervento volto alla creazione di un numero unità immobiliari non superiori a due per interventi destinati a soddisfare il fabbisogno abitativo determinato dallo sdoppiamento o ricongiungimento del nucleo familiare, in presenza di familiari con rapporto di parentela fino al 2° grado che con atto unilaterale registrato e trascritto si impegnino a risiedere per anni 5 dall’agibilità del fabbricato; in caso di violazione a tale impegno, se non per causa di morte e di invalidità, sarà applicata una sanzione pari al doppio del valore venale della volumetria realizzata oggetto di deroga; le modalità rispetto alla applicazione della sanzione sono riportate all’interno del predetto atto unilaterale.
e da atto che:
- l’intervento di recupero volto a generare una unica unità abitativa di rustici autonomi, ancorchè originariamente non aventi uso abitativo, potrà avvenire in deroga ai parametri di cui al comma precedente;
- nei casi di esclusione sopraindicati si applicano le norme di P.R.G.C. vigenti al momento della richiesta di intervento;
- di conseguentemente annullare la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 90 del 30 ottobre 2003