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Insegne – Tende – Paline temporanee

(Artt. 115, 116 del nuovo Regolamento Edilizio Comunale - Piano Generale degli Impianti)

 

A partire dal 20 febbraio 2026, l’installazione di mezzi pubblicitari lungo le strade, anche su suolo privato o visibili dalle strade stesse, è subordinata alla presentazione della Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA) allo Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP), tramite apposita modulistica presente sullo stesso.
Tale modifica è stata introdotta dall’art. 5, comma 2, del Decreto Legge n. 19/2026 (convertito con modificazioni dalla Legge n. 50/2026).
Rimangono fermi il rispetto dei requisiti tecnici del Codice della Strada, del relativo Regolamento di esecuzione (D.P.R. 495/1992) e dei regolamenti comunali o dell’ente proprietario della strada.

Insegne:

L’installazione di chioschi, edicole od altre strutture similari, nonché di mezzi pubblicitari quali insegne, sorgenti luminose, cartelli (esclusi quelli di cantiere), manifesti, striscioni, locandine, stendardi, segni reclamistici, impianti di pubblicità o propaganda, anche a carattere provvisorio, è autorizzata dal Comune, in conformità alle norme dettate dal “Codice della Strada” e dal suo regolamento di esecuzione e di attuazione; per quanto di competenza comunale valgono le disposizioni dell’articolo 115 del nuovo Regolamento Edilizio e del “Piano Generale degli impianti per la disciplina dell’installazione dei mezzi pubblicitari ed affissionali” approvato con Delibera del Consiglio Comunale n. 64 del 26.09.2002

Il rilascio dei provvedimenti autorizzativi per aree o edifici soggetti a specifici vincoli, è subordinato all’acquisizione del parere favorevole dell’organo di tutela del vincolo medesimo per la fattispecie richiesta.

L’Autorità comunale, sentita la Commissione Edilizia, o la Commissione Locale per il Paesaggio ha facoltà di definire spazi idonei per la posa, l’installazione e l’affissione di mezzi pubblicitari all’interno del centro abitato fissandone, di volta in volta, la distanza dal limite delle carreggiate stradali, nel rispetto della legge vigente.

 

Tende:

Dal filo di fabbricazione delle costruzioni prospettanti su spazi pubblici o di uso pubblico sono ammesse sporgenze per elementi decorativi, cornici, davanzali, soglie, copertine, gocciolatoi, zoccolature, inferriate, vetrine, pensiline, balconi, tende ed altri corpi aggettanti.
La collocazione di tende parasole aggettanti su aree pubbliche può essere vietata dall’Autorità comunale per motivi di inserimento ambientale e decoro urbano.

 

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