Antenne paraboliche satellitari
(Deliberazione n. 70 del 30.11.2001)

Le antenne paraboliche satellitari sono certamente un importante elemento di modernizzazione del Paese e sono diventate negli ultimi anni un oggetto di largo consumo. Se da un canto importanti sentenze hanno riconosciuto il diritto all’installazione di tali apparecchi come espressione della libertà di informazione dei cittadini dall’altro, l’assenza di una organica normativa in materia, ha consentito spesso installazioni caotiche con grave deturpamento delle facciate degli edifici e del decoro delle città.
Per ovviare a tali problemi (e ottemperando alla legge la 249/97), il Consiglio Comunale ha approvato, con Deliberazione n. 70 del 30.11.2001, uno specifico Regolamento; è da evidenziare che l’argomento è stato preliminarmente dibattuto con interesse e proposte costruttive da tutte le componenti politiche del consiglio comunale
Il Regolamento considera esclusivamente gli aspetti della salvaguardia del decoro e dell’aspetto estetico delle città e del rispetto dell’impatto visivo ed ambientale e non moneta effetti di inquinamento elettromagnetico (“elettrosmog”) in quanto, è opportuno ricordarlo, le antenne paraboliche satellitari non emettono campi elettromagnetici ma servono esclusivamente a riceverle.
Il Regolamento riguarda tutto il territorio comunale e prevede che “Tutti gli immobili, composti da più unità abitative, che installano antenne per la ricezione dei programmi tv e/o informazioni telematiche, si avvalgono prescrittivamente di impianti centralizzati siano essi convenzionali o comprendenti antenne paraboliche collettive per la ricezione delle trasmissioni radiotelevisive satellitari della salvaguardia del decoro e dell’aspetto estetico delle città e del rispetto dell’impatto visivo ed ambientale”
L’installazione dovrà effettuarsi solo successivamente alla presentazione di una semplice comunicazione al comune (non occorrono marca da bollo e firma di tecnico abilitato) corredata da disegni e descrizioni che dimostrino il rispetto di quanto riportato nel Regolamento; esso riporta, in sintesi, le seguenti prescrizioni:
- divieto di installazione di antenne paraboliche all’esterno di balconi, terrazzi non di copertura, comignoli, giardini e cortili quando le antenne siano visibili dal piano della strada delle pubbliche vie
- divieto di installazione paraboliche sulla proiezione frontale di abbaini e velux e nel raggio circostante ad essi pari all’altezza dell’antenna diametro massimo dell’antenna di 120 cm. per impianti collettivi e di 85 cm. per impianto singolo
- collocazione sulla copertura degli edifici possibilmente sul versante opposto la pubblica via o in giardini e cortili non visibili da pubblica via; nel caso in ciò sia impossibile l’antenna parabolica andrà posizionata ad una distanza dal filo di gronda tale da non renderla visibile dal piano strada e comunque a quota inferiore rispetto al colmo del tetto quando non sia possibile soddisfare questi requisiti dovranno valutarsi con il Dipartimento Urbanistica ed Ambiente – Servizio Edilizia Privata le soluzioni più adeguate
- solo nel “Centro Storico” e nei “Tessuti di vecchio impianto di valore storico Ambientale” le antenne paraboliche dovranno possibilmente presentare una colorazione capace di armonizzarsi con quella del manto di copertura
A garanzia di un’uniformità nazionale dei parametri dimensionali e delle caratteristiche tecniche riportate nel regolamento è opportuno ricordare che il Regolamento approvato ricalca quello proposto dall’Associazione Nazionale Comuni Italiani e pubblicato in concerto con vari enti fra cui l’Associazione Nazionale Amministratori Condominiali e Immobiliari, la Confedilizia, il CNA, il Comitato Italiano Satellite, l’Associazione Nazionale Costruttori Edili e la Confartigianato.