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Agibilità degli edifici

(Art. 24 del D.P.R. 06/06/2001 n. 380 e s.m.i.)

Ai sensi dell’Art. 24 del D.P.R. 380/01 e s.m.i., recentemente modificato dal D.Lgs 222/2016 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 26 novembre 2016 n. 277, “la sussistenza delle condizioni di sicurezza, igiene, salubrità, risparmio energetico degli edifici e degli impianti negli stessi installati, valutate secondo quanto dispone la normativa vigente, nonché la conformità dell’opera al progetto presentato sono attestati mediante segnalazione certificata” (comma 1 art. 24).

Le recenti modifiche al D.P.R. 380/01 introdotte dal citato D.Lgs 222/2016, hanno infatti modificato la procedura inerente l’agibilità degli edifici anche mediante l’abrogazione dell’art. 25 del citato DPR 380/01, che disciplinava il procedimento di rilascio del certificato di agibilità da parte dell’amministrazione, demandando al professionista abilitato, ai fini della semplificazione amministrativa, ogni attestazione in relazione alla sussistenza dei requisiti necessari ai fini dell’agibilità dell’edificio o parte di esso.

1) Ai fini dell’agibilità, entro quindici giorni dall’ultimazione dei lavori di finitura dell’intervento, il soggetto titolare del permesso di costruire, o il soggetto che ha presentato la segnalazione certificata di inizio di attività, o i loro successori o aventi causa, presenta allo sportello unico per l’edilizia la segnalazione certificata, per i seguenti interventi:

2) La mancata presentazione della segnalazione, nei casi indicati al comma 2, comporta l’applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da euro 77 a euro 464.

3) Ai fini dell’agibilità, la segnalazione certificata può riguardare anche:

4) La segnalazione certificata di cui ai commi da 1 a 4 è corredata dalla seguente documentazione:

5) L’utilizzo delle costruzioni di cui ai commi 2 e 4 può essere iniziato dalla data di presentazione allo sportello unico della segnalazione corredata della documentazione di cui al comma 5. Si applica l’articolo 19, commi 3 e 6-bis, della legge 7 agosto 1990, n. 241.

NB: dal 01/01/2020 è obbligatoria la presentazione dei Permessi di Costruire, attraverso la procedura telematica allo “Sportello Unico Digitale dell’edilizia” (SUE) attraverso il seguente link: Sportello Unico Digitale

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