Tassa sui Servizi Indivisibili (TASI)
Abrogata la Tassa sui Servizi Indivisibili (TASI), che dunque non è più dovuta a partire dal 1° gennaio.
La Legge di Bilancio per l’anno 2020 (LEGGE N. 190 DEL 27/12/2019) ha abrogato la Tassa sui Servizi Indivisibili (TASI), che dunque non è più dovuta a partire dal 1° gennaio.
- La TASI resta comunque dovuta per le annualità precedenti.
- Nel caso in cui non si sia ancora provveduto al pagamento è possibile utilizzare l’istituto del ravvedimento operoso previsto dagli artt. 13 e 13-bis del Decreto Legislativo n.472/1997, come modificato in ultimo dal Decreto Fiscale n. 124 del 26 ottobre 2019.
- Per effetto di tale norma, viene esteso ai tributi locali il ravvedimento lungo oltre l’anno dopo la scadenza, già disponibile per i tributi erariali.
- Quindi oltre che con il normale ravvedimento fino ad un anno è ora possibile effettuare versamenti per imposte fino a cinque anni, con sanzioni di diverso importo a seconda del periodo. Il ravvedimento lungo è possibile solo se la violazione non sia stata già contestata.
- Fino all’anno 2019 la TASI non era comunque dovuta dai proprietari di abitazione principale e relative pertinenze (esclusi A1/A8/A9) mentre erano soggetti alla TASI gli immobili che posseggono i requisiti di ruralità, gli immobili costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita (cosiddetti “immobili merce”), tutti i fabbricati non adibiti ad abitazione principale e le aree fabbricabili
Le aliquote TASI applicate fino all’anno 2019 erano le seguenti:
| Aliquota base per tutti gli immobili non ricompresi nelle successive fattispecie e per le aree edificabili | 1,00‰ |
| Abitazione principale e relative pertinenze appartenenti alle categorie A1-A8-A9 | 2,00‰ |
| Abitazione principale e relative pertinenze delle restanti categorie catastali | (SOLO per anni 2014 e 2015) |
| Aliquota per tutte le fattispecie assimilare per legge o regolamento all’abitazione principale e relative pertinenze (vedi equiparazione IMU) | 2,50‰ (SOLO per anni 2014 e 2015) |
| Aliquota per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all’art 9 comma 3bis del DL 557/1994 | 1,00‰ |
Si ricorda che, entro i termini previsti dalla Legge, il Comune procederà nell’attività di verifica e riscontro dei pagamenti dovuti da contribuenti. Entro 5 anni dall’avvenuto pagamento è possibile richiedere l’eventuale rimborso di quanto versato e non dovuto.