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Tassa sui Servizi Indivisibili (TASI)

Abrogata la Tassa sui Servizi Indivisibili (TASI), che dunque non è più dovuta a partire dal 1° gennaio.

La Legge di Bilancio per l’anno 2020 (LEGGE N. 190 DEL 27/12/2019) ha abrogato la Tassa sui Servizi Indivisibili (TASI), che dunque non è più dovuta a partire dal 1° gennaio.

Le aliquote TASI applicate fino all’anno 2019 erano le seguenti:

Aliquota base per tutti gli immobili non ricompresi nelle successive fattispecie e per le aree edificabili 1,00‰
Abitazione principale e relative pertinenze appartenenti alle categorie A1-A8-A9 2,00‰
Abitazione principale e relative pertinenze delle restanti categorie catastali (SOLO per anni 2014 e 2015)
Aliquota per tutte le fattispecie assimilare per legge o regolamento all’abitazione principale e relative pertinenze (vedi equiparazione IMU) 2,50‰ (SOLO per anni 2014 e 2015)
Aliquota per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all’art 9 comma 3bis del DL 557/1994 1,00‰

Si ricorda che, entro i termini previsti dalla Legge, il Comune procederà nell’attività di verifica e riscontro dei pagamenti dovuti da contribuenti. Entro 5 anni dall’avvenuto pagamento è possibile richiedere l’eventuale rimborso di quanto versato e non dovuto.

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