La normativa in materia comprende una serie di "attività" nell'ambito dello S.U.A.P. che possono essere riassunte come segue:
- Localizzazione / Realizzazione / Ristrutturazione / Ampliamento / Cessazione / Riattivazione / Riconversione / Esecuzione di opere interne / Rilocalizzazione
degli impianti produttivi destinati ad attività industriali, artigianali, commerciali dirette alla produzione di beni ed alla prestazione di servizi, ivi incluse le attività agricole, le attività turistiche ed alberghiere, i servizi resi dalle banche e dagli intermediari finanziari, i servizi di telecomunicazioni.
Rientrano altresì nell'ambito dello S.U.A.P. gli interventi riguardanti case di cura, asili, cliniche private e/o pubbliche, in quanto fornitori di "un servizio"; è necessario altresì il soggetto interessato; il D.P.R. di riferimento sembra voler indicare quale richiedente "l'Impresa"; un'interpretazione è data dalla D.G.R. 15.10.2001 n. 29-4134: "lo Sportello Unico deve rigettare motivatamente domande che non siano presentate da soggetti che non effettuano produzione di beni e servizi" quindi l'impresa edile che richiede la costruzione di un condominio con annesse attività produttive, non è soggetto che effettua prestazione di beni e servizi, pertanto escluso dallo S.U.A.P."