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Separazione e divorzio

  • Servizio attivo

Procedimento di separazione e divorzio consensuale di fronte all'Ufficiale di Stato Civile


A chi è rivolto

Alle persone coniugate che intendano separarsi e/o divorziare che sono residenti a Fossano o il cui atto di matrimonio sia stato iscritto o trascritto nei registri di Stato Civile del Comune di Fossano

Descrizione

A partire dal 2014, in alternativa alle procedure giudiziali previste dal Codice Civile in caso di separazione e dalla Legge n. 898/1970 in caso di divorzio, è possibile per i coniugi che intendano separarsi o divorziare consensualmente:

  • negoziare tra di loro un accordo con l’assistenza di almeno un legale per parte
  • oppure, se sussistono determinate condizioni, sottoscrivere tra di loro un accordo di separazione o di divorzio innanzi all’ufficiale dello Stato Civile del Comune

Sia l’accordo raggiunto a seguito di negoziazione assistita da avvocati, sia l’accordo sottoscritto innanzi all’Ufficiale dello Stato Civile sono equiparati ai provvedimenti giudiziali di separazione personale, di cessazione degli effetti civili o di scioglimento del matrimonio, di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio.

Separazione e divorzio davanti all'Ufficiale dello Stato Civile

La Legge n. 162/2014 prevede la possibilità per i coniugi di comparire direttamente innanzi all’Ufficiale dello Stato Civile del Comune per concludere un accordo di separazione, di divorzio o di modifica delle precedenti condizioni di separazione o di divorzio. In questo caso l’assistenza degli avvocati difensori è facoltativa.

Non è possibile ricorrere a questa procedura semplificata:

  • in presenza di figli minorenni
  • in presenza di figli maggiorenni non economicamente autosufficienti o portatori di handicap o incapaci
  • se le parti vogliono stipulare accordi di trasferimento patrimoniale (ad esempio: uso della casa coniugale, liquidazioni una tantum...), ad eccezione dell'obbligo di pagamento di un somma di denaro a titolo di assegno periodico

La procedura richiede di comparire per due volte a distanza di almeno un mese davanti all'Ufficiale di Stato Civile.
Al primo appuntamento viene stipulato e sottoscritto l'accordo; al termine, i coniugi vengono invitati a comparire nuovamente davanti all'ufficiale di Stato Civile, non prima di un mese, per la conferma.

La mancata comparizione al secondo appuntamento equivale a mancata conferma dell'accordo.

In questo caso, se le parti hanno comunque intenzione di separarsi o divorziare dovranno avviare una nuova procedura.

 

Attenzione: Nota di carattere procedurale

Nel caso in cui le parti decidano di avvalersi dell'assistenza facoltativa di un avvocato, il legale non dovrà preventivamente redigere alcun provvedimento scritto da registrare nei registri di Stato Civile, in quanto le dichiarazioni recepite durante l'accordo dovranno essere formulate secondo atti pubblici da predisporre sulla base di quanto disposto dal Ministero dell'Interno.

Copertura Geografica

Competente a ricevere l’accordo è il Comune di:

  • celebrazione del matrimonio in forma civile
  • celebrazione del matrimonio in forma religiosa
  • trascrizione del matrimonio celebrato all’estero (da due cittadini italiani, o da un cittadino italiano e un cittadino straniero)
  • residenza di uno dei coniugi

Come fare

Puoi avviare la separazione e il divorzio utilizzando una delle seguenti modalità:

Cosa serve

Documentazione da presentare per avviare la separazione ed il divorzio:

Cosa si ottiene

La separazione o il divorzio e la certificabilità dell'evento

Tempi e scadenze

La richiesta  può essere presentata in ogni momento dell'anno.

A seguito del ricevimento dell'istanza, l'Ufficiale di Stato Civile, dopo aver effettuato le verifiche dovute, convoca le parti con comunicazione scritta fissando i due appuntamenti, come previsto dalla norma.

Il secondo appuntamento deve essere fissato dopo almeno 30 giorni dal primo.

I termini di separazione per pervenire al divorzio sono di:

  • 6 mesi nel caso di separazione consensuale
  • 1 anno nel caso di separazione giudiziale.

Quanto costa

Il servizio prevede un costo a carico del cittadino di 16,00 Euro per diritti fissi (no marca da bollo). Il pagamento deve essere effettuato prima della conferma della separazione/divorzio (da esibire in occasione del secondo appuntamento)

Accedi al servizio

Il servizio è erogato dall'Ufficio di Stato Civile.

E' necessario fissare l'appuntamento al numero 0172 699624.

ORARIO DI APERTURA AL PUBBLICO:

  • Lunedì (su appuntamento)
  • Martedì 8.30/12.30
  • Mercoledì 8.30/13.30 
  • Giovedì 8.30/12.30 - 14.30/16.30
  • Venerdì' 8.30/12.30

 

Casi particolari

Condizioni di servizio

Per conoscere i dettagli di scadenze, requisiti e altre informazioni importanti, leggi i termini e le condizioni di servizio.

Contatti

Stato civile

Gestito da:

Stato Civile

Via Roma 91

Pagina aggiornata il 13/11/2025

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