A partire dal 2014, in alternativa alle procedure giudiziali previste dal Codice Civile in caso di separazione e dalla Legge n. 898/1970 in caso di divorzio, è possibile per i coniugi che intendano separarsi o divorziare consensualmente:
- negoziare tra di loro un accordo con l’assistenza di almeno un legale per parte
- oppure, se sussistono determinate condizioni, sottoscrivere tra di loro un accordo di separazione o di divorzio innanzi all’ufficiale dello Stato Civile del Comune
Sia l’accordo raggiunto a seguito di negoziazione assistita da avvocati, sia l’accordo sottoscritto innanzi all’Ufficiale dello Stato Civile sono equiparati ai provvedimenti giudiziali di separazione personale, di cessazione degli effetti civili o di scioglimento del matrimonio, di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio.
Separazione e divorzio davanti all'Ufficiale dello Stato Civile
La Legge n. 162/2014 prevede la possibilità per i coniugi di comparire direttamente innanzi all’Ufficiale dello Stato Civile del Comune per concludere un accordo di separazione, di divorzio o di modifica delle precedenti condizioni di separazione o di divorzio. In questo caso l’assistenza degli avvocati difensori è facoltativa.
Non è possibile ricorrere a questa procedura semplificata:
- in presenza di figli minorenni
- in presenza di figli maggiorenni non economicamente autosufficienti o portatori di handicap o incapaci
- se le parti vogliono stipulare accordi di trasferimento patrimoniale (ad esempio: uso della casa coniugale, liquidazioni una tantum...), ad eccezione dell'obbligo di pagamento di un somma di denaro a titolo di assegno periodico
La procedura richiede di comparire per due volte a distanza di almeno un mese davanti all'Ufficiale di Stato Civile.
Al primo appuntamento viene stipulato e sottoscritto l'accordo; al termine, i coniugi vengono invitati a comparire nuovamente davanti all'ufficiale di Stato Civile, non prima di un mese, per la conferma.
La mancata comparizione al secondo appuntamento equivale a mancata conferma dell'accordo.
In questo caso, se le parti hanno comunque intenzione di separarsi o divorziare dovranno avviare una nuova procedura.
Attenzione: Nota di carattere procedurale
Nel caso in cui le parti decidano di avvalersi dell'assistenza facoltativa di un avvocato, il legale non dovrà preventivamente redigere alcun provvedimento scritto da registrare nei registri di Stato Civile, in quanto le dichiarazioni recepite durante l'accordo dovranno essere formulate secondo atti pubblici da predisporre sulla base di quanto disposto dal Ministero dell'Interno.