Presentarsi all'Ufficio di Stato Civile muniti di passaporto.
Se il cittadino non ha ancora registrato la residenza nel Comune ed è sprovvisto di permesso di soggiorno, l’Ufficio dello Stato Civile fisserà un appuntamento per eseguire un esame sommario dei singoli documenti, compiuto al solo fine della richiesta di residenza, in applicazione della circolare n. 32/2007. Tale esame non garantisce in alcun modo l’accoglimento della domanda di cittadinanza.
Se l'Ufficio dello Stato Civile accerta che la documentazione è sufficiente, rilascerà un'attestazione e il cittadino potrà presentare domanda di iscrizione anagrafica e richiedere un appuntamento per l'avvio di procedimento di acquisto della cittadinanza.
L'Ufficiale di Stato Civile accerterà la trasmissione della cittadinanza da una generazione all'altra, valutando se il rapporto di filiazione costituito all'estero sia valido per l'ordinamento italiano. Dovendo applicare la legge italiana, come previsto dall'articolo 19 della legge 219/1995 è possibile che un ascendente possa essere figlio per l'ordinamento straniero ma non per l'ordinamento italiano. In questo caso l'istanza di riconoscimento della cittadinanza italiana verrà rigettata.
Il responsabile del procedimento può richiedere documentazione integrativa mediante un preavviso di non accoglimento della domanda, ai sensi dell'art 10 bis della legge 241/1990. Se il cittadino non produce quanto richiesto nel termine di 10 giorni dal ricevimento del preavviso di rigetto, l'istanza è respinta. Il cittadino potrà inoltrare nuova istanza, se residente.
I documenti allegati alla richiesta di riconoscimento della cittadinanza italiana, regolarmente protocollata, diventano parte dell’archivio corrente e non saranno restituiti per nessuna ragione, nemmeno nel caso in cui la domanda si ritenesse irricevibile oppure l'interessato non voglia più proseguire nel procedimento.
Al momento della presentazione della richiesta dovranno essere corrisposti 600,00 euro a titolo di contributo amministrativo che non saranno rimborsati sia nel caso di irricevibilità dell'istanza che in quello di esito negativo del procedimento.