La dichiarazione di nascita (anche detta denuncia di nascita), può essere presentata presso:
- il Comune di residenza dei genitori
- il centro in cui è avvenuta la nascita
- il Comune di nascita del bambino
Nel caso in cui i genitori non risiedano nello stesso Comune, la denuncia di nascita è resa nel Comune di residenza della madre, salvo diverso accordo tra i genitori.
L’iscrizione anagrafica del figlio avviene in ogni caso presso il Comune di residenza della madre, con l’inserimento nello stato di famiglia della stessa; è inserito nello stato di famiglia del padre, solo se la madre non ha la residenza in Italia.
Cognome del bambino
Ai sensi della sentenza n. 131/2022 della Corte Costituzionale, il figlio assume i cognomi dei genitori, nell'ordine dai medesimi concordato, fatto salvo l'accordo, al momento del riconoscimento, per attribuire il cognome di uno di loro soltanto. Questo principio trova applicazione sia per il figlio nato nel matrimonio sia per quello nato fuori dal matrimonio.
Analogamente il figlio adottato assume i cognomi degli adottanti, nell'ordine dai medesimi concordato, fatto salvo l'accordo, raggiunto nel procedimento di adozione, per attribuire il cognome di uno di loro soltanto.
Il cognome del figlio nato da genitori entrambi stranieri viene determinato applicando la legge del Paese di cui il figlio ha la cittadinanza (come previsto dall’art. 24 della legge n. 218/1995 e s.m.i.).
Nome del bambino
Il nome imposto al bambino deve corrispondere al sesso. Può essere composto da uno o più elementi, non superiori a tre , anche separati da virgola. Negli estratti e nei certificati di Stato Civile e anagrafici compariranno esclusivamente il nome o i nomi posti prima della virgola.
È vietato imporre al neonato: lo stesso nome del padre vivente, lo stesso nome del fratello o della sorella viventi, un cognome, nomi ridicoli o vergognosi.