La convivenza di fatto consiste nella convivenza allo stesso indirizzo e nello stesso nucleo familiare di due persone maggiorenni, sia dello stesso sesso che di sesso diverso:
- unite stabilmente da legami affettivi e di reciproca assistenza morale e materiale
- non vincolate da rapporti di parentela, affinità o adozione, da matrimonio o da un’unione civile
La convivenza di fatto può cessare per:
- matrimonio/unione civile tra i conviventi o con altre persone
- decesso del convivente
- cessazione della coabitazione dichiarata dalle parti o accertata d’ufficio
- cessazione del legame affettivo a seguito di dichiarazione di uno o di entrambi i conviventi, pur continuando a sussistere la coabitazione (il venir meno della convivenza di fatto non fa necessariamente cessare la coabitazione anagrafica; i due soggetti, pur non riconoscendosi più conviventi di fatto vincolati da legame affettivo e di reciproca assistenza morale e materiale, continueranno a costituire una famiglia anagrafica)
La convivenza di fatto, invece, non cessa se i conviventi trasferiscono la propria residenza anagrafica ad altro indirizzo o in altro Comune, sempreché si continui a costituire un unico stato di famiglia nella medesima abitazione.
La dichiarazione dell’istituzione della convivenza di fatto dovrà essere registrata negli archivi anagrafici entro due giorni e nei 45 giorni successivi alla dichiarazione potranno essere effettuati degli accertamenti al fine di verificare la sussistenza dei requisiti previsti dalla normativa.
La dichiarazione di convivenza di fatto può essere presentata sia contestualmente alla dichiarazione di residenza o anche in un momento successivo.
L’Ufficio Anagrafe può rilasciare in ogni momento un certificato da cui risulta l’esistenza della convivenza di fatto.
Effetti giuridici della convivenza di fatto