REFERENDUM ABROGATIVI 8-9 GIUGNO 2025
UFFICIO ELETTORALE
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DECRETI DI CONVOCAZIONE DEI COMIZI
OPZIONE PER IL VOTO IN ITALIA DA PARTE DEGLI ELETTORI A.I.R.E.
I cittadini italiani residenti all’estero iscritti all'A.I.R.E. possono votare per corrispondenza (ai sensi della Legge 27/12/2001 n. 459 e del relativo regolamento di attuazione, approvato con D.P.R. 02/04/2003 n. 104). In alternativa, gli elettori iscritti nell'A.I.R.E. possono scegliere di votare in Italia presso il proprio comune di iscrizione nelle liste elettorali.
La scelta (opzione) va comunicata in forma scritta all’Ufficio Consolare operante nella circoscrizione di residenza dell’elettore entro il termine perentorio del 10/04/2025 (dieci giorni successivi a quello dell’indizione delle votazioni).
Per la comunicazione è preferibile utilizzare il modulo fac-simile qui allegato o quello del proprio Ufficio Consolare.
Come prescritto dalla normativa vigente, è a cura degli elettori verificare che la comunicazione di opzione spedita per posta sia stata ricevuta in tempo utile dal proprio Ufficio Consolare.
La scelta di votare in Italia può essere revocata con una comunicazione scritta da inviare o consegnare all’Ufficio Consolare di competenza entro il termine perentorio del 10/04/2025.
VOTO DA PARTE DEGLI ELETTORI FUORI SEDE
In occasione dei referendum popolari abrogativi su 5 quesiti in programma domenica 8 e lunedì 9 giugno, gli elettori che - per motivi di studio, lavoro o cure mediche - si trovino in un comune di una provincia diversa da quella del comune di iscrizione elettorale per un periodo di almeno tre mesi nel quale ricade la data delle consultazioni referendarie, possono votare nel comune di temporaneo domicilio. Lo prevede l'articolo 2 del Decreto-Legge n. 27/2025, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica, Serie Generale, n. 65 del 19 marzo 2025, che ne disciplina in via sperimentale le modalità.
Per poter esercitare il voto fuori sede, gli interessati, i cosiddetti elettori fuori sede, devono presentare domanda al comune di temporaneo domicilio utilizzando preferibilmente il modello disponibile online. Alla domanda, che può essere presentata personalmente o da altra persona delegata oppure in via telematica, è necessario allegare copia di un documento di riconoscimento in corso di validità; copia della tessera elettorale personale; copia della certificazione o di altra documentazione che attesti la condizione dì elettore fuori sede, ovvero le motivazioni di studio, lavoro o cure mediche per le quali l'elettore si trova temporaneamente domiciliato in un comune di una provincia diversa da quella di residenza.
La domanda di ammissione al voto fuori sede deve essere presentata entro il termine perentorio del 4 maggio prossimo (35° giorno antecedente la data della consultazione), e può essere revocata con le stesse modalità entro il 25° giorno antecedente la data della consultazione, ovvero il 14 maggio.
Nella domanda l’interessato può manifestare la disponibilità a essere nominato presidente o componente di sezione elettorale speciale per il voto fuori sede nel comune di temporaneo domicilio.
UBICAZIONE SEGGI
Si avvisano i gentili cittadini elettori che da quest'anno i seggi n. 17, 18, 19, 20, 21 e 22 torneranno ad essere ubicati in Via Federico Sacco n. 3 anziché in Via Bava San Paolo n. 2.
DIRITTO DI PRECEDENZA DI ALCUNE CATEGORIE NELL'AMBITO DELLA NOMINA DEGLI SCRUTATORI
Il Comune di Fossano comunica alla cittadinanza che, in occasione delle consultazioni referendarie dell’8 e 9 giugno 2025, la Commissione Elettorale Comunale ha manifestato la volontà di aprire un canale preferenziale per la nomina degli scrutatori in favore delle persone già iscritte nel relativo albo che si trovino nella condizione di disoccupato, studente o in attesa di prima occupazione.
Gli interessati dovranno presentare una specifica domanda, corredata dalla fotocopia (fronte e retro) di un loro documento di identità in corso di validità, all’Ufficio Protocollo del Comune di Fossano, entro e non oltre le ore 12:30 di venerdì 09/05/2025 (termine perentorio), utilizzando l’apposita modulistica allegata al presente avviso e rilasciabile anche dall'Ufficio Elettorale del Comune di Fossano, che può essere trasmessa pure per via telematica.
Verranno respinte le domande presentate da coloro i quali, pur essendo disoccupati, studenti o in attesa di prima occupazione, non risultano già iscritti nell’Albo unico delle persone idonee all’ufficio di scrutatori di seggio elettorale, essendo questa una condizione che deve sussistere ex ante.
Qualora le domande presentate siano superiori ai posti da ricoprire, per l’assegnazione si farà uso del criterio della data di deposito dell’istanza.
CANCELLAZIONE DALL'ALBO DEGLI SCRUTATORI DI SEGGIO ELETTORALE
Il Comune di Fossano comunica a coloro i quali sono attualmente iscritti nel suo Albo degli scrutatori di seggio elettorale, qualora non più intenzionati a svolgere tale mansione, di domandare all’Ufficio Elettorale di esserne cancellati, sì da evitare di essere chiamati in occasione delle consultazioni elettorali di giugno per assumere tale incarico, considerato dalle legge obbligatorio in caso di chiamata da parte dell’Ente Comunale, salvo il caso di gravi e comprovati motivi di salute o famigliari. Il modulo da compilare per ottenere la rimozione dall’albo degli scrutatori è disponibile in calce al presente avviso e presso l’Ufficio Elettorale.
ESERCIZIO DEL DIRITTO DI VOTO PER CORRISPONDENZA DA PARTE DEGLI ELETTORI
L’art. 4-bis, co. II, della L. n. 459/2001, modificato da ultimo dall’art. 6, co. II, lett. a), della L. n. 165/2017, prevede che l’opzione di voto per corrispondenza degli elettori temporaneamente all’estero pervenga direttamente al comune di iscrizione nelle liste elettorali entro il trentaduesimo giorno antecedente la data di votazione e, quindi, entro il 7 maggio p.v., in tempo utile per l’immediata comunicazione al Ministero dell’Interno. L’opzione potrà pervenire al comune per posta ordinaria o per posta elettronica, anche non certificata, e potrà essere recapitata a mano anche da persona diversa dall’interessato. Per quanto attiene ai contenuti e alle modalità di inoltro, la dichiarazione di opzione, redatta su carta libera e necessariamente corredata di copia di un documento d’identità valido dell’elettore, deve in ogni caso contenere l’indirizzo postale estero cui va inviato il plico elettorale ed una dichiarazione attestante il possesso dei requisiti di cui al co. I del citato art. 4-bis, resa ai sensi degli art. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000. La prescrizione di un’espressa dichiarazione da parte degli elettori è riconducibile all’esigenza di avere formale notizia della presenza temporanea all’estero degli interessati in possesso dei prescritti requisiti, nonché di acquisire nel contempo i dati necessari per la successiva formazione dell’elenco degli elettori con l’aggiornato indirizzo postale temporaneo all’estero, previa necessaria cancellazione, da parte dei comuni, dei rispettivi nominativi dalle liste sezionali in uso per il corrente referendum. Peraltro, con riferimento al presupposto temporale della presenza dell’elettore all’estero per un periodo minimo di almeno tre mesi nel quale ricade la data di svolgimento della consultazione, si ritiene che la relativa domanda debba ritenersi validamente prodotta ove si dichiari espressamente tale circostanza, anche se l’interessato non si trovi all’estero al momento della domanda stessa, purché il periodo previsto e dichiarato di temporanea residenza comprenda la data stabilita per la votazione. Ciò, al fine di tutelare il diritto di elettorato attivo, garantendo comunque la corretta organizzazione e la regolarità del procedimento elettorale. Al fine di permetterne la necessaria diffusione a vista con ogni mezzo ritenuto idoneo (tra cui, in ogni caso, il sito internet della prefettura e quello di ogni comune), viene pubblicato in calce l’apposito modello di opzione, che potrebbe essere utilizzato dai suddetti elettori temporaneamente residenti all’estero che intendono ivi esprimere il voto per corrispondenza. Tale modello, in formato pdf editabile con alcuni campi resi obbligatori, è formulato in modo da poter essere utilizzato da tutti i temporanei all’estero aventi diritto al voto per corrispondenza, ivi compresi gli elettori di cui ai co. V e VI del citato art. 4-bis. Eventuali opzioni pervenute con un diverso modello sono, comunque, da considerarsi valide, purché siano conformi a quanto prescritto dal co. II del medesimo art. 4-bis. Si segnala che la legge non richiede il periodo previsto di tre mesi di temporanea residenza all’estero per i familiari conviventi dei temporaneamente all’estero aventi diritto al voto per corrispondenza.
https://dait.interno.gov.it/documenti/referendum-2025-modello-opzione-temp-estero.pdf