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Separazione e divorzio con negoziazione assistita da un avvocato

Dettagli illustrativi

Con l’entrata in vigore del decreto legge 132/2014 i coniugi possono decidere di sciogliere il loro vincolo matrimoniale di fronte agli avvocati: quindi per ottenere il divorzio o la separazione personale, se sussistono determinate condizioni, non occorre più recarsi in tribunale.
La procedura di negoziazione assistita, infatti, consiste essenzialmente nella sottoscrizione da parte delle parti in lite di un accordo mediante il quale esse convengono di cooperare per risolvere una controversia che riguarda solo diritti disponibili tramite l’assistenza degli avvocati.
Condizione essenziale affinché i coniugi possano scegliere la convenzione di negoziazione assistita è che marito e moglie siano d’accordo quindi addivengano a una soluzione consensuale.
In particolare la negoziazione assistita da un avvocato per parte può essere conclusa tra i coniugi al fine di raggiungere una soluzione consensuale di:

  • separazione personale;
  • di cessazione degli effetti civili del matrimonio;
  • di scioglimento del matrimonio;
  • di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio.

Gli avvocati dovranno:

  • redigere un accordo sottoscritto dai coniugi, che sancisca e regolamenti la separazione o il divorzio;
  • trasmettere copia autenticata dell’accordo al Procuratore della Repubblica, al fine di ottenere il rilascio del nulla osta oppure, in presenza di figli minori o figli portatori di handicap gravi o incapaci, di un’apposita autorizzazione;
  • trasmettere al Comune in cui il matrimonio è stato trascritto (in caso di matrimonio religioso) o iscritto (in caso di matrimonio civile) la convenzione di negoziazione entro dieci giorni dal ricevimento del nulla osta o dell’autorizzazione del Procuratore.

Attenzione: Nota per gli avvocati

La convenzione di negoziazione assistita deve essere trasmessa all’ufficiale di Stato Civile competente da entrambi gli avvocati.

Pertanto è consigliabile che la nota di trasmissione:

  • sia sottoscritta da entrambi gli avvocati;
  • oppure che nella convenzione di negoziazione assistita sia indicato che un avvocato conferisce mandato all’altro avvocato affinché ne curi la trasmissione all’ufficiale di Stato Civile.

Ricevuta la convenzione di negoziazione assistita, l’ufficiale di Stato Civile provvede alla trascrizione nei registri di Stato Civile e procede a effettuare le annotazioni sull’atto di matrimonio e di nascita, dandone infine comunicazione all’ufficio Anagrafe.

Pagina aggiornata il 01/09/2025

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