Chi è interessato a rendere efficace nello Stato la sentenza ottenuta all’estero di scioglimento del proprio matrimonio, deve presentare all’Ufficio di Stato Civile del Comune ove è avvenuto il matrimonio (o dove è stato trascritto se avvenuto all’estero), copia autentica del provvedimento, debitamente tradotta ed eventualmente legalizzata, unitamente ad una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà nel rispetto dei requisiti stabiliti dalla legge 31/5/1995, n. 218.
La sentenza stessa sarà trascritta con atto inserito nei registri di matrimonio, annotata sull’atto di matrimonio degli interessati e comunicata all’Ufficio Anagrafe.
Pagina aggiornata il 11/09/2025