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Scioglimento dell’unione civile

Informazioni utili

L’unione civile si scioglie automaticamente nei seguenti casi:

  • in seguito alla morte, o alla dichiarazione di morte presunta di una delle parti;
  • quando viene emessa sentenza di rettificazione di attribuzione di sesso di una delle parti. Tuttavia se la rettificazione anagrafica di sesso sia stata effettuata da un coniuge in costanza di matrimonio, dove i coniugi abbiano manifestato la volontà di non sciogliere il matrimonio o di non cessarne gli effetti civili, consegue l’automatica instaurazione dell’unione civile tra persone dello stesso sesso.

L’unione civile può essere sciolta attraverso una manifestazione, congiunta o disgiunta, dinanzi all’Ufficiale dello Stato Civile del Comune di residenza di una delle parti o del Comune presso cui è iscritta o trascritta la dichiarazione costitutiva dell’unione. In questo caso all’unione civile si applicano alcune norme previste per il divorzio, ad esclusione dell’istituto della separazione.

Se la volontà di scioglimento viene da una sola parte, essa deve essere notificata all’altra parte, e tale manifestazione di volontà deve essere annotata sull’atto di costituzione dell’unione civile.
La domanda di scioglimento dell’unione può essere proposta dopo tre mesi dalla data della manifestazione di volontà.

Non si applica all’unione civile la separazione personale tra le parti, come avviene nel caso di matrimonio, ma si applicano i medesi criteri previsti per lo scioglimento del matrimonio.

Pagina aggiornata il 01/09/2025

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