La quietanza liberatoria per assegno senza provvista è una dichiarazione con cui il creditore conferma che chi ha emesso l’assegno ha saldato il suo debito, al fine di evitare l’attivazione della procedura di protesto per il debitore.
La liberatoria deve essere presentata entro 60 giorni dalla scadenza del termine di presentazione dell’assegno.
Il soggetto che dichiara di aver ricevuto il pagamento può chiedere all’Ufficio Anagrafe l’autentica della propria firma sulla dichiarazione di quietanza già compilata.
La firma sulla dichiarazione deve essere apposta davanti al funzionario comunale incaricato dell’autentica.
Pagina aggiornata il 20/08/2025