Dall’unione deriva l’obbligo reciproco all’assistenza morale e materiale e alla coabitazione. Entrambe le parti sono tenute – ciascuna in relazione alle proprie sostanze e alla propria capacità di lavoro professionale e casalingo – a contribuire ai bisogni comuni.
Le parti concordano tra loro l’indirizzo della vita familiare e fissano la residenza comune.
Pagina aggiornata il 01/09/2025