In ogni trasporto, sia da Comune a Comune, sia da Stato a Stato, i feretri devono essere conformi alle prescrizioni di cui al precedente art. 14. Inoltre, se il trasporto è effettuato nel periodo da aprile a settembre compresi, o, negli altri mesi, in località che col mezzo di trasporto prescelto è raggiungibile dopo 24 ore dalla partenza, o, infine, quando il trasporto viene eseguito trascorse 48 ore dal decesso, alla salma deve essere praticato il trattamento antiputrefattivo di cui all’art. 32 del D.P.R. 10/9/1990, n. 285, salvo che la salma sia stata imbalsamata.
Il feretro è preso in consegna dall’incaricato del trasporto e viene accompagnato dai documenti di autorizzazione al trasporto e al seppellimento e, se necessario, dagli altri in relazione alla destinazione. L’incaricato del trasporto, giunto a destinazione, consegnerà il feretro e i documenti al custode del cimitero.
Pagina aggiornata il 03/09/2025