In tutti i casi di morte nei quali sia conclamata o sospetta la presenza di malattia infettiva diffusiva Co-vid-19 si applicano le cautele specifiche di cui alla circolare del Ministero della Salute n. 18 del 11/01/2021 e il confezionamento del feretro si effettua secondo le indicazioni di cui all’Allegato 2 della stessa.
Nel caso di morte per malattie infettive-diffusive, il Direttore del Servizio di igiene pubblica dell’A.S.L. prescriverà le norme relative al trasporto del cadavere e i necessari provvedimenti per le disinfezioni.
Quando per misure igieniche sia ritenuto necessario, egli detterà le opportune istruzioni affinché il cadavere sia trasportato al deposito di osservazione di cui all’art. 6 anche prima che sia trascorso il periodo di osservazione per eseguirne poi, trascorso il termine prescritto, la inumazione, la tumulazione o la cremazione.
E’ consentito rendere al defunto le estreme onoranze, osservando le prescrizioni dell’Autorità sanitaria, salvo che questa non le vieti nella contingenza di manifestazione epidemica della malattia che ha causato la morte.
Per le salme che risultano portatrici di radioattività, il Direttore dei Servizi di Igiene pubblica dell’A.S.L., dispone, a seconda dei casi, le necessarie misure protettive in ordine al trasporto, ai trattamenti e alla destinazione.
Pagina aggiornata il 03/09/2025