L’art. 15 della L. 183/2011 ha ulteriormente chiarito il divieto per pubbliche amministrazioni e gestori di servizi pubblici di richiedere al cittadino di produrre certificati, salvo espressa previsione di legge (è il caso delle Questure per i procedimenti relativi ai permessi di soggiorno). Pubbliche amministrazioni e gestori di servizi pubblici hanno l’obbligo di accettare l’autocertificazione, potendola poi verificare d’ufficio (art. 43 DPR 445/2000), o la sola indicazione di dove sono registrati i dati (art. 18 L. 241/1990).
Pagina aggiornata il 21/10/2025