Le certificazioni anagrafiche rivestono un valore meramente presuntivo delle informazioni in esse contenute, presunzione che può essere superata mediante prova contraria desumibile da qualsiasi fonte di convincimento (Cassazione civile, ordinanza n.1724/2018), in quanto le notizie riportate nei registri anagrafici potrebbero esse non corrette o non aggiornate.
Pagina aggiornata il 21/10/2025