I conviventi di fatto possono disciplinare i rapporti patrimoniali relativi alla loro vita in comune con la sottoscrizione di un contratto di convivenza con atto pubblico o scrittura privata autenticata da un notaio o da un avvocato che ne attestano la conformità alle norme imperative e all’ordine pubblico.
Ai fini dell’opponibilità ai terzi, il professionista che ha autenticato la sottoscrizione deve provvedere entro 10 giorni alla trasmissione al Comune di residenza per la registrazione in Anagrafe.
L’Ufficiale di Anagrafe provvederà a registrare nella scheda di famiglia dei conviventi oltre che nelle schede individuali, la data e il luogo di stipula, la data e gli estremi della comunicazione da parte del professionista.
Il contratto può contenere:
- l’indicazione della residenza;
- le modalità di contribuzione alle necessità della vita in comune, in relazione alle sostanze di ciascuno e alla capacità di lavoro professionale o casalingo;
- il regime patrimoniale della comunione dei beni.
Il regime patrimoniale scelto nel contratto di convivenza può essere modificato in qualunque momento nel corso della convivenza con le stesse modalità con le quale è stato sottoscritto.
IMPORTANTE: Il contratto di convivenza non può costituire la prova che due persone sono conviventi di fatto e quindi non può essere utilizzato per regolarizzare la posizione anagrafica. E’ la convivenza di fatto il presupposto per la sottoscrizione di un eventuale contratto e non viceversa.
Nullità del contratto di convivenza
Il contratto di convivenza è affetto da nullità insanabile, che può esser fatta valere da chiunque vi abbia interesse:
- in presenza di un vincolo matrimoniale, di un’unione civile o di altro contratto di convivenza tra gli stessi soggetti
- in mancanza di uno dei requisiti di cui al comma 36 (esempio: presenza di rapporti di parentela, affinità, adozione o assenza di un legame affettivo stabile di coppia e di reciproca assistenza morale o materiale)
- minore età di uno dei conviventi
- interdizione di una delle parti
- condanna di una delle parti per omicidio consumato o tentato del coniuge dell’altra parte
Risoluzione del contratto di convivenza
Il contratto di convivenza si risolve per:
- accordo delle parti
- recesso unilaterale
- matrimonio o unione civile tra i conviventi o tra un convivente e altra persona
- morte di uno dei contraenti
La risoluzione per accordo delle parti o per recesso unilaterale deve essere redatta nelle forme dell’ atto pubblico o con firma autenticata da notaio o avvocato, e comunicato all’Ufficio Anagrafe.
Pagina aggiornata il 02/10/2025