I conviventi di fatto:
- in caso di malattia o di ricovero, hanno diritto reciproco di visita, di assistenza nonché di accesso alle informazioni personali, secondo le regole di organizzazione delle strutture ospedaliere o di assistenza pubbliche, private o convenzionate, previste per i coniugi e i famigliari
- ciascun convivente di fatto può designare l’altro quale suo rappresentante con poteri pieni o limitati:
- In caso di malattia che comporta incapacità di intendere e volere, per le decisione in materia di salute
- in caso di morte, per quanto riguarda la donazione di organi, le modalità di trattamento del corpo e le celebrazioni funerarie
- hanno diritti inerenti la casa di abitazione in caso di morte del conduttore
- nel caso in cui l’appartenenza a un nucleo familiare costituisca titolo di preferenza nelle graduatorie per l’assegnazione di alloggi di edilizia popolare possono goderne a parità di condizioni
- hanno diritti nell’ambito delle attività di impresa familiare
- uno dei conviventi di fatto può essere nominato tutore, curatore o amministratore di sostegno dell’altro qualora sia dichiarato interdetto o inabilitato
- hanno gli stessi diritti spettanti al coniuge nei casi previsti dall’ordinamento penitenziario
- hanno gli stessi diritti del coniuge per il risarcimento del danno nel caso di decesso di una parte derivante da fatto illecito di un terzo
Pagina aggiornata il 02/10/2025