Con il termine “Divorzio” si individua lo scioglimento definitivo del matrimonio, mediante sentenza emessa dal Tribunale. Dopo il divorzio restano immutati i doveri verso i figli e la responsabilità genitoriale.
La sentenza di divorzio può essere di:
- scioglimento di matrimonio civile;
- cessazione degli effetti civili del matrimonio religioso (concordatario);
- delibazione sentenze ecclesiastiche di annullamento di matrimonio.
La durata minima del periodo di separazione ininterrotta dei coniugi che legittima la domanda di divorzio, a seguito dell’entrata in vigore della legge 6 maggio 2015, sono i seguenti:
- dodici mesi dalla comparsa dei coniugi di fronte al Presidente del Tribunale nella procedura di separazione personale, nelle separazioni giudiziali;
- sei mesi dalla comparsa dei coniugi di fronte al Presidente del Tribunale nella procedura di separazione personale, nelle separazioni consensuali, anche in caso di trasformazione da giudiziale in consensuale.
I sei mesi decorrono inoltre, pur non essendo specificato nel testo di legge, dalla data certificata nell’accordo di separazione raggiunto a seguito di convenzione di negoziazione assistita da avvocati ovvero dalla data dell’atto contenente l’accordo di separazione concluso innanzi all’ufficiale dello Stato Civile.
Pagina aggiornata il 01/09/2025