Nella disposizione è possibile indicare una persona di fiducia (“fiduciario”), che rappresenti il disponente nelle relazioni con il medico e con le strutture sanitarie. Il fiduciario deve essere maggiorenne e capace di intendere e di volere, e accetta la nomina sottoscrivendo la DAT.
La legge prevede la nomina di un solo fiduciario i cui dati dovranno essere inseriti nel registro nazionale delle DAT.
Nel caso in cui il disponente indichi anche un secondo fiduciario (fiduciario supplente), i riferimenti di quest’ultimo, se indicati, saranno visibili al medico che accede alla DAT.
Pagina aggiornata il 26/08/2025