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Autorizzazione alla cremazione, all’affidamento ed alla dispersione di ceneri

Ulteriori dettagli

L’autorizzazione alla cremazione spetta all’Ufficiale dello Stato civile del Comune di decesso, che la rilascia dopo aver acquisito:

  • il certificato del medico necroscopo dal quale risulti escluso il sospetto di morte dovuta a reato;
  • oppure, in caso di morte improvvisa o sospetta segnalata all’autorità giudiziaria, il nullaosta della stessa autorità giudiziaria recante specifica indicazione che il cadavere può essere cremato.

L’autorizzazione alla cremazione è concessa nel rispetto della volontà espressa dal defunto o dai suoi famigliari, attraverso una delle seguenti modalità:

  1.  la disposizione testamentaria del defunto o la dichiarazione resa dallo stesso al Comune di residenza, tranne nei casi in cui i famigliari presentano una dichiarazione autografa del defunto contraria alla cremazione fatta in data successiva a quella della disposizione testamentaria stessa;
  2.  l’iscrizione, certificata dal rappresentante legale, ad associazioni riconosciute che hanno tra i propri fini statutari quello della cremazione dei cadaveri dei propri associati, tranne nei casi in cui i famigliari presentino una dichiarazione autografa del defunto fatta in data successiva a quella dell’iscrizione all’associazione. Tale iscrizione prevale anche contro il parere dei famigliari;
  3. in mancanza della disposizione testamentaria o di qualsiasi altra espressione di volontà da parte del defunto, la volontà del coniuge o, in difetto, del parente più prossimo individuato ai sensi degli articoli 74, 75, 76 e 77 del Codice Civile e, in caso di concorrenza di più parenti dello stesso grado, della maggioranza assoluta di essi, manifestata all’Ufficiale dello Stato Civile del Comune di decesso o di residenza;
  4. la volontà manifestata dai legali rappresentanti per i minori e per le persone interdette.

L’affidamento e la dispersione delle ceneri sono disciplinate dalla legge 30 marzo 2001, n. 130 (Disposizioni in materia di cremazione e dispersione delle ceneri) nel rispetto della volontà del defunto, comprovata mediante disposizione testamentaria o dichiarazione, manifestata all’Ufficiale dello Stato Civile del Comune di decesso o di residenza, resa dal coniuge o, in difetto di questi, dal parente più prossimo, individuato secondo gli articoli 74 e seguenti del Codice Civile e, in caso di concorrenza di più parenti nello stesso grado, dalla maggioranza degli stessi.

Per coloro i quali, al momento della morte, risultino iscritti ad associazioni riconosciute che abbiano tra i propri fini quello della cremazione dei cadaveri dei propri associati, per consentire l’affidamento o la dispersione è sufficiente la presentazione di una dichiarazione in carta libera datata e sottoscritta dall’associato o, se questi non sia in grado di scrivere, confermata da due testimoni, dalla quale chiaramente risulti la volontà che le proprie ceneri siano affidate o disperse, nonché il soggetto individuato a eseguire tale volontà.

Qualora il defunto non abbia individuato l’affidatario delle proprie ceneri oppure la persona incaricata della dispersione, la volontà del defunto è eseguita dalle seguenti persone:

  •  dal coniuge, ovvero, in difetto di questi, dal parente più prossimo, individuato secondo gli articoli 74 e seguenti del Codice Civile e, in caso di concorrenza di più parenti nello stesso grado, dalla maggioranza degli stessi;
  •  dall’esecutore testamentario;
  •  dal rappresentante legale di associazione che abbia tra i propri fini statutari la cremazione dei cadaveri degli associati, qualora il defunto ne sia iscritto;
  • dal tutore di minore o interdetto;
  • in mancanza dei soggetti di cui ai punti 1), 2), 3) e 4), dal personale autorizzato dal Comune.

Qualora, in assenza del coniuge, concorrano più parenti dello stesso grado, essi devono, a maggioranza, con atto scritto da presentare al Pubblico Ufficiale che autorizza l’affidamento o la dispersione, individuare quale di loro si assume la responsabilità di prendere in custodia l’urna per conservarla nel proprio domicilio o per disperdere le ceneri.

Pagina aggiornata il 01/09/2025

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