Impatto acustico
Ai sensi dell’art. 2, comma 1, lettera b, della legge regionale 20 ottobre 2000, n. 52 (Disposizioni per la tutela dell’ambiente in materia di inquinamento acustico) per impatto acustico si intende “gli effetti indotti e le variazioni delle condizioni sonore preesistenti in una determinata porzione di territorio, dovute all’inserimento di nuove infrastrutture, opere, impianti, attività o manifestazioni.” Una valutazione di impatto acustico andrà dunque a definire il livello di rumore originato da una determinata attività. La valutazione di impatto acustico è obbligatoria per le seguenti opere: tutte le opere sottoposte a Valutazione di Impatto Ambientale nazionale (ex l. 349/1988 e successive modifiche e integrazioni) oppure regionale, provinciale o comunale (ex l.r. n. 40/1998 e successive modifiche e integrazioni); le opere di seguito elencate, anche se non sottoposte a procedura di Valutazione di Impatto Ambientale:
- aeroporti, aviosuperfici, eliporti;
- strade di tipo A (autostrade), B (strade extraurbane principali), C (strade extraurbane secondarie), D (strade urbane di scorrimento), E (strade urbane di quartiere) e F (strade locali), secondo la classificazione di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e successive modificazioni;
- discoteche;
- circoli privati e pubblici esercizi ove sono installati macchinari o impianti rumorosi. Ai fini del presente provvedimento, con tale definizione si intendono esclusivamente i circoli privati e i pubblici esercizi aventi le caratteristiche di cui all’art. 5, comma 1, lettera c) della legge 25 agosto 1991, n. 287 (Aggiornamento della normativa sull’insediamento e sull’attività dei pubblici esercizi);
- impianti sportivi e ricreativi;
- ferrovie e altri sistemi di trasporto collettivo su rotaia;
- nuovi impianti e infrastrutture adibiti ad attività produttive, sportive, ricreative e a postazioni di servizi commerciali polifunzionali, anche se non sottoposte alle procedure di Valutazione di Impatto Ambientale.
La Deliberazione della Giunta Regionale 2 febbraio 2004, n. 9-11616 (scaricabile nella sezione download) stabilisce i criteri per la redazione della documentazione di impatto acustico vigenti nella regione Piemonte.
Clima Acustico
Ai sensi dell’art. 2, comma 1, lettera c, della legge regionale 20 ottobre 2000, n. 52 (Disposizioni per la tutela dell’ambiente in materia di inquinamento acustico) per clima acustico si intendono le condizioni sonore esistenti in una determinata porzione di territorio, derivanti dall’insieme di tutte le sorgenti sonore naturali e antropiche.
La valutazione di clima acustico è quindi una ricognizione delle condizioni sonore abituali e di quelle massime ammissibili in una determinata area ed è finalizzata a evitare che il sito in cui si intende realizzare un insediamento sensibile al rumore, sia caratterizzato da condizioni di rumorosità, o da livelli di rumore ammissibile, incompatibili con l’utilizzo dell’insediamento stesso.
La valutazione di clima acustico è obbligatoria per le seguenti opere:
- scuole e asili nido;
- ospedali;
- case di cura e di riposo;
- parchi pubblici urbani ed extraurbani qualora la quiete rappresenti elemento di base per la loro fruizione;
- insediamenti residenziali prossimi agli impianti, opere, insediamenti, infrastrutture o sedi di attività appartenenti a tipologie soggette all’obbligo di presentazione della documentazione di impatto acustico.
La Deliberazione della Giunta Regionale 14 febbraio 2005, n. 46-14762 (scaricabile nella sezione download) stabilisce i criteri per la redazione della documentazione di clima acustico vigenti nella regione Piemonte.
D.G.R. Piemonte n.24-4049 del 23 giugno 2012 – Disposizioni per il rilascio da parte delle Amministrazioni comunali delle autorizzazioni in deroga ai valori limite per le attivita’ temporanee.