La detrazione del 65% è relativa ad interventi aventi come obiettivo la riqualificazione energetica, ed è ottenibile per interventi su edifici esistenti o parti di essi.
La detrazione va ripartita in quote uguali per 10 anni, con i limiti di 100’000€ su interventi di riqualificazione energetica completa, e 60’000€ su interventi di coibentazione (isolamento termico) che comportano un risparmio energetico. Questo significa che se si esegue un progetto per riqualificare tutto l’immobile, che potrebbe comportare sistemi di riscaldamento, isolamento del tetto e/o delle pareti, infissi ecc. fino al raggiungimento di determinati valori complessivi, si ha un limite di detraibilità di 100’000€, mentre per eseguire interventi specifici di isolamento, come nel caso del rifacimento della copertura, il limite è di 60’000€.
Condomini: La percentuale è aumentata fino al 70 – 75% per i condomini, con un importo detraibile che può arrivare fino a 136’000€, e varia in base all’effettivo risparmio energetico conseguito, questa porzione di legge inerente i condomini è giàconfermata fino al 2021.
L’opera eseguita deve raggiungere certe prestazioni energetiche, quindi rispettare i valori di trasmittanza termica pubblicati nell’apposita tabella ufficiale.
Questi interventi andranno poi asseverati da un tecnico abilitato entro 90 giorni dalla fine dei lavori, che dovrà provvedere ad inviare la pratica in via telematica all’ENEA. (Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l’energia e lo sviluppo economico sostenibile).
Verrà rilasciato anche un APE (attestato prestazione energetica), documento obbligatorio da anni per quanto riguarda transazioni commerciali immobiliari (affitti, vendite d’immobile).
Il limite di spesa su cui calcolare la detrazione comprende oltre agli interventi di ristrutturazione anche l’iva per i privati, le spese di progettazione, spese per prestazioni professionali, imposte di bollo, tasse per concessioni, spese inerenti la bonifica amianto e la nuova copertura, se necessaria per poter eseguire l’opera di isolamento termico. Le detrazioni vanno ripartite poi in quote uguali per 10 anni.