Art. 30 – Dichiarazione di nascita
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Chi può dichiarare:La dichiarazione di nascita può essere fatta da uno dei genitori, da un procuratore speciale, o da chi ha assistito al parto (medico, ostetrica o altro personale). La madre può richiedere di non essere nominata.
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Attestazione di avvenuta nascita:Per la registrazione, la dichiarazione deve essere accompagnata dall’attestazione rilasciata dall’assistenza sanitaria o, in mancanza, da una dichiarazione sostitutiva.
Art. 31 – Contenuto dell’atto di nascita
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Dati obbligatori:Nell’atto di nascita devono essere indicati il luogo, l’anno, il mese, il giorno e l’ora della nascita.
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Dati dei genitori:Vengono registrate le generalità, la cittadinanza e la residenza dei genitori.
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Altri elementi:Si registrano il sesso del bambino e il nome che gli viene dato, secondo quanto previsto dall’art. 35.
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Menzione del parto plurimo:Se il parto è stato plurimo, si specifica in ciascun atto l’ordine di nascita.
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Nome imposto dall’Ufficiale:Se il dichiarante non dà un nome al bambino, l’Ufficiale di Stato Civile vi provvede.
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Bambini di genitori sconosciuti:Ai bambini i cui genitori non sono conosciuti, l’Ufficiale di Stato Civile impone sia il nome che il cognome.
Art. 32 – Accertamento della nascita
- Verifica da parte dell’ufficiale: L’Ufficiale di Stato Civile accerta la veridicità della nascita tramite l’attestazione o la dichiarazione sostitutiva.
- Menzione del metodo di accertamento: Nell’atto di nascita si fa menzione di come è stata accertata la nascita.
In sintesi, queste norme definiscono la procedura e gli elementi essenziali per la dichiarazione e la registrazione delle nascite, garantendo la completezza e l’accuratezza dei registri di Stato Civile.
Pagina aggiornata il 16/09/2025