Il trasporto di cadavere al locale di osservazione, per il periodo prescritto o comunque prima che sia trascorso tale periodo e all’obitorio deve essere eseguito in condizioni tali da non ostacolare eventuali manifestazioni di vita, con apposito mezzo, avente le caratteristiche di cui agli artt. 19 e 20 del D.P.R. 10/9/1990, n. 285, e chiuso, anche temporaneamente, in modo che sia impedita la vista dall’esterno.
I predetti trasferimenti, anteriori al funerale, sono eseguiti in forma strettamente privata.
I trasferimenti di salme per autopsie, per consegna agli Istituti di studio e i trasporti al cimitero di nati morti, feti, resti anatomici sono eseguiti con l’impiego del mezzo di cui al primo comma.
Pagina aggiornata il 03/09/2025