A norma del nuovo art. 473 bis.49 c.p.c., intitolato “Cumulo di domande di separazione e scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio”, “negli atti introduttivi del procedimento di separazione personale, le parti possono proporre anche domanda di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio e le domande a questa connesse. Le domande così proposte sono procedibili decorso il termine a tal fine previsto dalla legge, e previo passaggio in giudicato della sentenza che pronuncia la separazione personale”.
La novità è stata introdotta con riguardo ai procedimenti contenziosi di soluzione della crisi matrimoniale dalla cosiddetta Legge Cartabia ed è possibile solo nel caso in cui la coppia si rivolga al Tribunale. Nulla dice il legislatore sulla possibilità di proporre le due domande nel procedimento consensuale.
Pagina aggiornata il 11/09/2025