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Acquisizione della cittadinanza italiana

La cittadinanza italiana è la condizione della persona fisica (cittadino) a cui l'ordinamento giuridico dell'Italia riconosce pieni diritti civili e politici

La cittadinanza italiana è basata principalmente sullo ius sanguinis, principio del diritto per cui un individuo ha la cittadinanza di uno Stato se uno dei propri genitori o entrambi ne sono in possesso. Tuttavia la legge italiana consente di acquisire la cittadinanza anche per ragioni diverse.

La cittadinanza italiana si può acquisire nei seguenti modi

Sono di competenza dell’ufficio di Stato Civile comunale i soli procedimenti di acquisizione della cittadinanza:

Inoltre  l’ufficio di Stato Civile si occupa di far prestare il giuramento di fedeltà alla Repubblica italiana, necessario affinchè la cittadinanza abbia efficacia.
La cittadinanza ha effetto dal giorno successivo al giuramento.

Ulteriori informazioni

La legge n. 132/2018, ha disposto che, a decorrere dal 4 dicembre 2018 , la concessione della cittadinanza italiana è subordinata al possesso, da parte dell’interessato, di un’adeguata conoscenza della lingua italiana, non inferiore al livello B1 del QCER “Quadro comune europeo” di riferimento per la conoscenza delle lingue.

Tutti i richiedenti sono tenuti, all’atto della presentazione dell’istanza, ad attestare il possesso di un titolo di studio rilasciato da un istituto di istruzione pubblico o paritario riconosciuto dal M.I.U.R., oppure apposita certificazione – rilasciata da un ente certificatore riconosciuto dal M.I.U.R. e dal Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale – attestante il possesso di un livello di conoscenza della lingua italiana non inferiore al livello B1 del QCER – “Quadro europeo comune”.

Sono esclusi dalle suddette attestazioni coloro che hanno sottoscritto l’accordo di integrazione , di cui all’art. 4-bis del d. Lgs. n. 286/1998 e al d.P.R. n. 179/2011, e i titolari di permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo , di cui all’art. 9 del medesimo d. Lgs., i quali dovranno soltanto fornire, al momento della presentazione dell’istanza, gli estremi rispettivamente della sottoscrizione dell’accordo e del titolo di soggiorno in corso di validità.

Pagina aggiornata il 27/08/2025

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