A chi è rivolto
Coppie di persone maggiorenni, conviventi allo stesso indirizzo e componenti del medesimo nucleo familiare.
La dichiarazione di convivenza di fatto non può essere effettuata da quanti siano vincolati da rapporti di parentela, affinità, adozione, matrimonio o un'unione civile
Descrizione
La convivenza di fatto consiste nella convivenza allo stesso indirizzo e nello stesso nucleo familiare di due persone maggiorenni, sia dello stesso sesso che di sesso diverso:
- unite stabilmente da legami affettivi e di reciproca assistenza morale e materiale
- non vincolate da rapporti di parentela, affinità o adozione, da matrimonio o da un’unione civile
La convivenza di fatto può cessare per:
- matrimonio/unione civile tra i conviventi o con altre persone
- decesso del convivente
- cessazione della coabitazione dichiarata dalle parti o accertata d’ufficio
- cessazione del legame affettivo a seguito di dichiarazione di uno o di entrambi i conviventi, pur continuando a sussistere la coabitazione (il venir meno della convivenza di fatto non fa necessariamente cessare la coabitazione anagrafica; i due soggetti, pur non riconoscendosi più conviventi di fatto vincolati da legame affettivo e di reciproca assistenza morale e materiale, continueranno a costituire una famiglia anagrafica)
La convivenza di fatto, invece, non cessa se i conviventi trasferiscono la propria residenza anagrafica ad altro indirizzo o in altro Comune, sempreché si continui a costituire un unico stato di famiglia nella medesima abitazione.
La dichiarazione dell’istituzione della convivenza di fatto dovrà essere registrata negli archivi anagrafici entro due giorni e nei 45 giorni successivi alla dichiarazione potranno essere effettuati degli accertamenti al fine di verificare la sussistenza dei requisiti previsti dalla normativa.
La dichiarazione di convivenza di fatto può essere presentata sia contestualmente alla dichiarazione di residenza o anche in un momento successivo.
L’Ufficio Anagrafe può rilasciare in ogni momento un certificato da cui risulta l’esistenza della convivenza di fatto.
Copertura Geografica
Comune di Fossano
Come fare
Le persone interessate a costituire o cessare una convivenza di fatto devono presentare presso l'Ufficio Anagrafe un'apposita dichiarazione.
Puoi presentare la tua dichiarazione utilizzando una delle seguenti modalità:
- Presenta la dichiarazione allo sportello:
Il servizio presso lo sportello dell'Ufficio Anagrafe viene effettuato su prenotazione o in accesso libero durante l'orario di apertura al pubblico (vedi la sezione "Accedi al servizio").
- Presenta la dichiarazione tramite email:
La documentazione può essere presentata anche nei seguenti modi:
- tramite posta elettronica certificata (PEC) all'indirizzo: fossano@cert.ruparpiemonte.it
- tramite posta raccomandata all'indirizzo postale: Comune di Fossano - Servizi Demografici, Via Roma 91 12045 Fossano (CN)
Cosa serve
Documentazione da presentare per la costituzione:
- dichiarazione di costituzione della convivenza di fatto, firmata da entrambi i conviventi
- documenti di identità di entrambi i conviventi
- per i cittadini stranieri, se non già registrata in precedenza, documentazione idonea a comprovare lo stato libero (attestazione consolare rilasciata dalle Autorità competenti del paese di origine, che ne certifichi lo stato libero. L'attestazione per essere accettata dovrà essere tradotta e legalizzata in Prefettura. Sono esenti dall'obbligo di legalizzazione gli Stati aderenti alla Convenzione di Londra del 7 giugno 1968).
- per i cittadini stranieri provenienti da paesi non appartenenti all'Unione Europea, permesso/carta di soggiorno in corso di validità
Documentazione da presentare per la cessazione:
- dichiarazione di cessazione della convivenza di fatto, firmata anche soltanto da uno dei conviventi
- documento di identità del convivente che presenta la dichiarazione
Cosa si ottiene
La registrazione o la cancellazione di una convivenza di fatto di cui all'art. 1, commi 36 e segg., della L. 20.5.2016 n. 76.
La certificabilità della convivenza di fatto.
Tempi e scadenze
La richiesta di costituzione di una convivenza di fatto può essere presentata in ogni momento dell'anno, su appuntamento o in accesso libero negli orari di apertura dello sportello
Quanto costa
Il servizio non prevede costi a carico del cittadino
Accedi al servizio
-
Non digitale
Il Servizio è erogato dall'Ufficio Anagrafe.
E' possibile prenotare un appuntamento al numero 0172 699625.
L’accesso tramite prenotazione garantisce priorità e tempi di attesa ridotti, permettendo di usufruire dei servizi richiesti senza lunghe attese.
ORARIO DI APERTURA AL PUBBLICO:
Lunedì 8.30/12.30 - 14.30/16.00
Martedì 8.30/12.30
Mercoledì 8.30/13.30
Giovedì 8.30/12.30 - 14.30/16.30
Venerdì' 8.30/12.30
Vincoli
La convivenza di fatto può essere costituita soltanto dopo la costituzione di un unico nucleo familiare. Non è pertanto possibile procedere se uno dei due conviventi non risulta iscritto nel registro anagrafico al medesimo indirizzo.
Ulteriori informazioni
Condizioni di servizio
Per conoscere i dettagli di scadenze, requisiti e altre informazioni importanti, leggi i termini e le condizioni di servizio.
Contatti
Gestito da:
Pagina aggiornata il 09/12/2025