Gli atti anagrafici sono atti pubblici, (art.1, c.4, L. n.1228/1954 e art.2699 del c.c.). L'Anagrafe della popolazione residente è un archivio ufficiale in cui sono registrate le posizioni relative alle singole persone, alle famiglie e alle convivenze, che hanno fissato la propria residenza nel Comune. In tale elenco sono anche iscritte le posizioni relative alle persone senza fissa dimora che hanno stabilito il proprio domicilio nel Comune.
Negli archivi anagrafici sono presenti:
- le schede individuali di ogni singolo individuo residente nel Comune
- le schede di famiglia
- le schede di convivenza anagrafica
- le convivenze di fatto
La pubblicità degli atti anagrafici si esplica attraverso la certificazione, che costituisce l'unico strumento con il quale le informazioni registrate in Anagrafe vengono rese conoscibili a terzi:
Il Ministero dell'Interno con circolare n.4/1978 ha specificato che «né la legge anagrafica, né il suo regolamento di esecuzione consentono il rilascio di notizie anagrafiche con sistemi diversi da quello della forma certificativa».
I certificati anagrafici relativi a dati correnti di persone residenti e non cancellate, possono essere rilasciati a chiunque li richieda (art.33, c.1, D.P.R. n.223/1989), previa identificazione del richiedente.
In sintesi:
- tutti i dati registrati in Anagrafe sono dati certificabili, ad eccezione di quelli per i quali esistono specifiche disposizioni di legge che ne vietano o limitano il rilascio
- i certificati anagrafici possono essere richiesti in qualsiasi Comune, a prescindere dal luogo di residenza del soggetto a cui si riferiscono
- i certificati correnti possono essere richiesti da chiunque e per chiunque, ma sempre previa identificazione
Il valore probatorio dei certificati anagrafici
La validità dei certificati esclusivamente tra privati