I funzionari comunali sono autorizzati ad autenticare solo determinate tipologie di atti o sottoscrizioni.
Questa possibilità rappresenta un’eccezione nel panorama normativo che prevede, in generale, l’autorizzazione per i pubblici ufficiali comunali ad autenticare unicamente copie e sottoscrizioni di istanze o dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà, sulla base di quanto stabilito dal D.P.R. n.445/2000.
In particolare l’Ufficiale di Anagrafe, nell’ambito delle procedure di adozione, può autenticare la firma posta in calce “al consenso scritto all’incontro tra gli aspiranti all’adozione ed il minore da adottare, proposto dall’autorità straniera, da parte degli aspiranti all’adozione”.
Le autentiche ad uso adozione effettuate presso il Comune sono esenti da imposte e diritti di segreteria
Pagina aggiornata il 19/08/2025