Sono autorizzati ad autenticare le firme degli atti di vendita di beni mobili, oltre ai notai, gli Uffici comunali e i titolari degli sportelli telematici dell’automobilista di cui all’art. 2 del D.P.R. 19/09/2000, n. 358 e cioè i titolari delle delegazioni ACI e delle imprese di consulenza automobilistica, oltre che gli Uffici provinciali della Motorizzazione e gli Uffici provinciali dell’ACI che gestiscono il PRA.
Per far autenticare la propria firma, il proprietario maggiorenne del veicolo deve presentarsi personalmente in Comune con il certificato di proprietà del veicolo compilato nelle parti relative a “acquirente” e “venditore”, indicando il prezzo di vendita.
Il venditore proprietario del veicolo deve firmare la dichiarazione di vendita davanti all’Ufficiale di Anagrafe incaricato. Se il veicolo non è intestato a una persona fisica ma a una società, la firma deve essere apposta dal titolare o dal legale rappresentante della società che dovrà comprovare il suo titolo con idonea documentazione.
Non è quindi necessaria la presenza dell’acquirente.
L’autentica è effettuata sul retro del certificato di proprietà del veicolo da vendere, nell’apposito riquadro T. L’autentica non prevede nessuna valutazione del contenuto dell’atto e delle dichiarazioni: serve solo a confermare l’identità del venditore che firma, attraverso un documento di riconoscimento valido.
La pratica deve essere poi presentata al Pubblico Registro Automobilistico (PRA) per registrare il passaggio di proprietà e aggiornare la carta di circolazione. Il termine di presentazione, per non incorrere in sanzioni, è di 60 giorni dalla data dell’autentica di firma.
L’autentica di firma può essere anche eventualmente eseguita da:
- sportelli telematici dell’automobilista (STA)
- un notaio
Ci si può rivolgere anche in un Comune diverso da quello di residenza del venditore.
ATTENZIONE : L’autentica di firma sul certificato di proprietà può essere fatta solo se il proprietario è in vita. In caso contrario, è necessario rivolgersi a un notaio.
Dal 5 ottobre 2015, il Certificato di Proprietà viene rilasciato dal PRA esclusivamente in modalità digitale sostituendo progressivamente, per le formalità richieste dalla suddetta data in poi, l’attuale documento cartaceo. Se si è in possesso di un CDPD e si deve effettuare una formalità al PRA occorre rivolgersi a uno Sportello Telematico dell’Automobilista.
Per maggiori informazioni consulta la pagina web:
Pagina aggiornata il 19/08/2025