Per l’autentica di copie, totali o parziali, da parte dell’Ufficiale di Anagrafe non è previsto alcun limite di competenza, a differenza di quanto previsto dalla normativa per quanto riguarda le sottoscrizioni.
L’unico vincolo consiste nel fatto che occorre disporre dell’originale dell’atto o del documento, non è ammessa la copia di copia. Pertanto la mancata esibizione del documento originale ne impedisce l’autentica.
Nel caso in cui non vi sia la certezza assoluta che il documento mostrato in visione sia effettivamente un originale, o se la copia non risultasse identica all’originale, l’autentica non potrà essere effettuata.
Il funzionario incaricato dell’autenticazione si limita a ricevere una copia, verificare che sia identica al documento originale e che sia completa (ad esempio potrebbero esserci scritte a matita o comunque più leggere che non compaiono nella copia), quindi procedere a dichiararla autentica.
Può essere autenticato anche un documento redatto in lingua straniera, purché si sia sicuri che la copia è identica. In questo unico caso, la copia viene prodotta direttamente dall’Ufficiale di Anagrafe.
Se il documento è composto da più fogli verrà siglato ogni singolo foglio.
Pagina aggiornata il 19/08/2025