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Segnalazione certificata inizio attività (S.C.I.A.)

(Ai sensi dell'art. 19 della L. 241/90 così come modificato dall'art. 49 della Legge 122/2010)

La S.C.I.A. (Segnalazione Certificata di Inizio Attività) rappresenta oggi uno strumento di semplificazione del procedimento amministrativo, che permette la realizzazione di interventi edilizi mediante la presentazione di una dichiarazione redatta da un tecnico abilitato e firmata dal proprietario o chi ne abbia titolo;

La recente normativa (D.Lgs 222/2016), al fine della semplificazione amministrativa, ha eliminato dai titoli abilitativi riportati nel Testo Unico dell’Edilizia (D.P.R. 380/01) la D.I.A. (Denuncia di Inizio Attività) che ora non trova più applicazione.

L’attività oggetto della segnalazione permette, qualora completa di tutta la documentazione necessaria a termini di legge, di iniziare i lavori dalla data di presentazione all’amministrazione competente.

Tale “Segnalazione” è corredata dalle dichiarazioni sostitutive di certificazioni e dell’atto di notorietà per quanto riguarda tutti gli stati, le qualità personali e i fatti previsti negli artt. 46-47 del DPR 380/01 e s.m.i., nonché delle attestazioni e asseverazioni di tecnici abilitati relative alla sussistenze

L’amministrazione competente tuttavia, in caso di accertata carenza dei requisiti e dei presupposti di cui al comma 1 dell’art. 19, nel termine di trenta giorni dal ricevimento della segnalazione (art. 6 bis dell’art. 19) adotta motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell’attività e di rimozione degli eventuali effetti dannosi di essa, salvo ché, ove ciò sia possibile, l’interessato provveda a conformare alla normativa vigente detta attività ad i suoi effetti entro un termine fissato dall’amministrazione, in ogni caso non inferiore a trenta giorni.

La documentazione sottoriportata, a seconda del caso, è obbligatoriamente da compilare ed allegare alla procedura Mude.

NB (dal 01/01/2020 è obbligatoria la presentazione delle SCIA, attraverso la procedura telematica allo “Sportello Unico Digitale dell’edilizia” (SUE) attraverso il seguente link: Sportello Unico Digitale

Sezioni

Sono realizzati mediante S.C.I.A. (Segnalazione Certificata di Inizio Attività) di cui all'art. 19 della L. 241/90, nonchè in conformità alle previsioni degli strumenti urbanisitici, dei regolamentiedilizi e delal disciplina urbanisitico-edilizia vigente:

  • gli interventi di manutenzione straordinaria di cui all'art. 3 comma 1 lett. b) del DPR 380/01 qualora riguardino le parti strutturali dell'edificio;
  • gli interventi di resatauro e risanamento conservativo di cui all'art. 3 comma 1 lett. c) del DPR 380/01qualora riguardino le parti strutturali dell'edificio;
  • gli interventi di ristrutturaizone edilizia di cui all'art. 3 comma 1 lett. d) del DPR 380/01 diversi da quelli indicati nell'art. 10 comma 1 lett. c)

Art. 22 comma 2:

Sono altresì realizzabili mediante S.C.I.A. le varianti a permessi di costruire che non incidono sui parametri urbanistici e sulle volumetrie, che non modificano la destinazione d'uso e la categoria edilizia, non alterano la sagoma dell'edificio qualora sottoposto a vincolo ai sensi del D.Lgs 22/01/2004 n. 42 e s.m.i. e non violino le eventuali prescrizioni contenute nel permesso di costruire.

Art. 22 comma 2-bis:

Sono realizzabili mediante segnalazione certificata d'inizio attività e comunicate a fine lavori con attestazione del professionista, le varianti a permessi di costruire che non configurano una variazione essenziale, a condizione che siano conformi alle prescrizioni urbanistico-edilizie e siano attuate dopo l'acquisizione degli eventuali atti di assenso prescritti dalla normativa sui vincoli paesaggistici, idrogeologici, ambientali, di tutela del patrimonio storico, artistico ed archeologico e dalle altre normative di settore.

In alternativa al permesso di costruire, possono essere realizzati mediante segnalazione certificata di inizio di attività:

  • gli interventi di ristrutturazione di cui all'articolo 10, comma 1, lettera c);
  • gli interventi di nuova costruzione o di ristrutturazione urbanistica qualora siano disciplinati da piani attuativi comunque denominati, ivi compresi gli accordi negoziali aventi valore di piano attuativo, che contengano precise disposizioni plano-volumetriche, tipologiche, formali e costruttive, la cui sussistenza sia stata esplicitamente dichiarata dal competente organo comunale in sede di approvazione degli stessi piani o di ricognizione di quelli vigenti; qualora i piani attuativi risultino approvati anteriormente all'entrata in vigore della legge 21 dicembre 2001, n. 443, il relativo atto di ricognizione deve avvenire entro trenta giorni dalla richiesta degli interessati; in mancanza si prescinde dall'atto di ricognizione, purché il progetto di costruzione venga accompagnato da apposita relazione tecnica nella quale venga asseverata l'esistenza di piani attuativi con le caratteristiche sopra menzionate;
  • gli interventi di nuova costruzione qualora siano in diretta esecuzione di strumenti urbanistici generali recanti precise disposizioni plano-volumetriche.

Gli interventi di cui alle lettere precedenti sono soggetti al contributo di costruzione ai sensi dell'articolo 16. Le regioni possono individuare con legge gli altri interventi soggetti a segnalazione certificata di inizio attività, diversi da quelli di cui alle lettere precedenti, assoggettati al contributo di costruzione definendo criteri e parametri per la relativa determinazione.

Il proprietario dell'immobile o chi abbia titolo per presentare la segnalazione certificata di inizio attività, almeno trenta giorni prima dell'effettivo inizio dei lavori, presenta allo sportello unico la segnalazione, accompagnata da una dettagliata relazione a firma di un progettista abilitato e dagli opportuni elaborati progettuali, che asseveri la conformità delle opere da realizzare agli strumenti urbanistici approvati e non in contrasto con quelli adottati ed ai regolamenti edilizi vigenti, nonché il rispetto delle norme di sicurezza e di quelle igienico-sanitarie.

La scelta del committente e/o del professionista incaricato di attuare mediante S.C.I.A. interventi di norma assoggettati a Permesso di Costruire non comporta tuttavia variazioni rispetto alle connotazioni proprie del Permesso di Costruire, quali la sua onerosità e la rilevanza penale in caso di abusi.

Inoltre è fatta salva la facoltà dell'interessato di chiedere il rilascio del Permesso di Costruire per la realizzazione degli interventi generalmente sottoposti a S.C.I.A.

Contatti

Urbanistica ed Edilizia

Via Ponto 2 (piani terra e primo)

ediliziaprivata@comune.fossano.cn.it

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