La cancellazione anagrafica avviene quando una persona non vive più nel Comune in cui è iscritta all'Anagrafe. Può essere disposta per irreperibilità, morte, emigrazione o trasferimento di residenza.
L’articolo 11 del Regolamento Anagrafico n. 223 del 1989 individua 3 cause di cancellazione anagrafica:
per morte, compresa la morte presunta, giudizialmente dichiarata
per trasferimento della residenza in altro Comune o all’estero, nonchè per trasferimento del domicilio in altro Comune per le persone senza fissa dimora
per trasferimento della residenza in altro Comune o all’estero, nonchè per trasferimento del domicilio in altro Comune per le persone senza fissa dimora
Cittadini stranieri extracomunitari
Il cittadino straniero che non adempie all’obbligo della dichiarazione di Dimora Abituale viene cancellato dall’archivio anagrafico, con l’eliminazione della scheda individuale e di famiglia, decorsi sei mesi dalla data di scadenza del permesso di soggiorno, previo avviso da parte dell’Ufficio Anagrafe con invito a provvedere nei successivi trenta giorni. Del provvedimento di cancellazione anagrafica si darà comunicazione al Prefetto e alla competente Questura.
Come fare
Per evitare la cancellazione anagrafica, il cittadino è tenuto per legge a regolarizzare la propria residenza entro 20 giorni dall'effettivo trasferimento ad altro indirizzo o Comune
Cosa serve
La persona interessata deve recarsi allo Sportello del Cittadino per regolarizzare la propria posizione e quella dei famigliari
Cosa si ottiene
Cancellazione anagrafica
Tempi e scadenze
La cancellazione anagrafica per irreperibilità accertata a seguito delle operazioni censuarie rende immediatamente rilevabile la relativa situazione, mentre l’altra fattispecie dovrà fondarsi su indagini mirate, circostanziate e ripetute nel tempo. Il provvedimento di cancellazione viene notificato.
Quanto costa
Il servizio non ha costi
Accedi al servizio
Non digitale
Il Servizio è erogato dall'Ufficio Anagrafe.
E' possibile fissare un appuntamento al numero 0172 699626.
L’articolo 4 della legge n. 1228/1954 e l’articolo 19 del D.P.R. n, 223/1989 conferiscono all’Ufficiale d’Anagrafe ampi poteri istruttori e accertativi in ordine alle dichiarazioni rese dagli interessati relativamente alle loro posizioni anagrafiche, a seguito dei quali possono verificarsi provvedimenti anche d’ufficio
Ulteriori informazioni
Normativa di riferimento:
legge 24 dicembre 1954, n.1228; Regolamento D.P.R 30 maggio 1989, n. 223
art.143 c.p.c così come modificato art. 174 Codice della Privacy (n. 196/2003)
art.1, comma 8, Legge 27 ottobre 1988, n. 470
art.5, comma 2 D.M. 18/12/2000
legge 15 luglio 2009, n.94
Condizioni di servizio
Per conoscere i dettagli di scadenze, requisiti e altre informazioni importanti, leggi i termini e le condizioni di servizio.
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